COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 12 – Deferimento della Procura Federale a carico di Repaci Rocco Presidente dell’ASD Corniglianese 1919 Zagara e della società ASD Corniglianese 1919 Zagara (nota 1433pf/10-11/MS/reg).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 12 – Deferimento della Procura Federale a carico di Repaci Rocco Presidente dell’ASD Corniglianese 1919 Zagara e della società ASD Corniglianese 1919 Zagara (nota 1433pf/10-11/MS/reg). Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Repaci Rocco (presidente della società ASD Corniglianese 1919 Zagara) per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e al C.U. n. 1 stagione sportiva 2010/2011, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 28 luglio 2010. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: Repaci Rocco – presidente, della società ASD Corniglianese 1919 Zagara: inibizione temporanea per mesi uno; ASD Corniglianese 1919 Zagara: ammenda di € 150,00. Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Repaci Rocco la sanzione dell’ammonizione (art. 19 punto 1 lett. a CGS) e condanna la società ASD Corniglianese 1919 Zagara al pagamento dell’ammenda di € 150,00.
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