COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Procura Federale – Deferimento dei signori Francesco Rosso e Ferdinando Eulogio tesserati ASD Taggia, Paolo Da Costa, Gianluca Bernasconi e Fabio Garbarino, tesserati Polisportiva Sassello per violazione dell’art. 1/1 CGS e delle Società ASD Taggia e Polisportiva Sassello per responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 - Procura Federale - Deferimento dei signori Francesco Rosso e Ferdinando Eulogio tesserati ASD Taggia, Paolo Da Costa, Gianluca Bernasconi e Fabio Garbarino, tesserati Polisportiva Sassello per violazione dell'art. 1/1 CGS e delle Società ASD Taggia e Polisportiva Sassello per responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 CGS. Con atto del 10 ottobre 2011, il Sostituto Procuratore Federale Regionale ha deferito al giudizio di questa Commissione Disciplinare, per violazione dell’art. 1/1 CGS: Francesco Rosso e Ferdinando Eulogio, calciatori, all’epoca dei fatti tesserati ASD Taggia; Paolo Da Costa, Gianluca Bernasconi e Fabio Garbarino, calciatori all’epoca dei fatti tesserati Pol. Sassello; Per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati sono state deferite anche le due società. I fatti Il deferimento trae origine da un’indagine scaturita dall’invio alla Procura Federale d’un “supplemento” di rapporto della gara Sassello – Taggia del 13.2.2011 che l’arbitro aveva tardivamente spedito il 28.2.2011 al Giudice Sportivo Territoriale dopo che questi aveva già assunto le sue decisioni sul resoconto della partita. Su tale resoconto il direttore di gara aveva dichiarato di non aver potuto identificare alcun nominativo dei calciatori che avevano preso parte alla rissa a causa della quale aveva deciso di porre fine anticipatamente alla gara. Soltanto in seguito, si era ricordato dei nominativi di tali calciatori comunicandoli al G.S. con suddetto “supplemento”. Dal che il deferimento dei cinque calciatori e delle due società. Il dibattimento Sono presenti all’odierna riunione solo i deferiti della Polisportiva Sassello, che è rappresentata dal segretario signor Giovanni Tardito. Nessuna delle parti ha depositato memorie difensive. Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini che ha insistito con la richiesta di colpevolezza dei deferiti, sul presupposto che i contenuti dei supplementi di rapporto costituiscono sempre prova intangibile dei fatti; dal che la richiesta delle seguenti sanzioni: Francesco Rosso e Ferdinando Eulogio, calciatori all’epoca dei fatti, tesserati ASD Taggia, squalifica per due giornate effettive di gara; Paolo Da Costa, Gianluca Bernasconi e Fabio Garbarino, calciatori all’epoca dei fatti tesserati Polisportiva Sassello: squalifica per due giornate effettive di gara; ASD Taggia: ammenda € 300,00. Polisportiva Sassello: ammenda € 200,00. Il rappresentante della Polisportiva Sassello e i tre calciatori Da Costa, Bernasconi e Garbarino respingono ogni addebito affermando la propria estraneità ai fatti addebitati tacciando l’arbitro di aver riferito notizie non vere in merito alla rissa sul terreno di gioco. Secondo le loro dichiarazioni, al momento della sospensione della gara, c’erano state alcune scaramucce sugli spalti ma in campo tutto era calmo e tranquillo. Le conclusioni Ritiene la Commissione Disciplinare di non poter accogliere il deferimento. Appare inconfutabile che un “supplemento” di rapporto, sottoscritto e spedito spontaneamente dall’arbitro quindici giorni dopo la data della gara, con i nominativi dei calciatori partecipanti alla rissa e all’epoca non identificati, non può costituire prova della colpevolezza dei deferiti perché contraddice quanto riferito sul primo referto. I supplementi sono rilasciati a richiesta degli organi giudicanti per fornire spiegazioni su punti eventualmente poco chiari del rapporto e non per stravolgerne il contenuto. La scarsa attendibilità di tale documento è corroborata dalla relazione dell’inquirente nella quale è evidenziato il comportamento affatto collaborativo dell’arbitro che prima non si faceva contattare, all’indirizzo di reperibilità, dal rappresentante arbitrale presso il giudice sportivo e poi si rifiutava di presentarsi alla convocazione dell’inquirente al quale rispondeva, dopo alcuni tentativi, soltanto al telefono. Ce n’è quanto basta per ritenere che il giovane arbitro, nel frattempo dimissionario dall’A.I.A., abbia agito per pavidità dopo aver visto qualche turbolenza sugli spalti senza essere stato oggetto di comportamenti aggressivi e violenti da parte dei calciatori e dirigenti delle due squadre e abbia redatto il successivo referto per giustificare la decisione, malamente assunta, di porre fine anticipatamente alla gara. Non ritenendo, quindi, valide prove di colpevolezza dei deferiti quelle proposte dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare respinge il deferimento.
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