COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo societa’ S.S.BELGIOIOSO COSTANTES Camp. 2° categoria Gir. W Gara del 16-10-2011 tra Belgioioso Costantes / Villanova C.U. n. 15 della delegazione di Pavia datato 27-10-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo societa' S.S.BELGIOIOSO COSTANTES Camp. 2° categoria Gir. W
Gara del 16-10-2011 tra Belgioioso Costantes / Villanova
C.U. n. 15 della delegazione di Pavia datato 27-10-2011
La società Belgioioso Costantes ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha inflitto la perdita della gara per 0 – 3 per aver fatto giocare un calciatore squalificato; di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Rossi Sebastiano; di inibire a tutto il 21-11-2011 il dirigente sig. Rustioni Carlo e comminato l'ammenda di Euro 80,00 alla società reclamante.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva che il reclamo proposto è da accogliere; in quanto il calciatore Rossi Sebastiano gli è stato concesso il prestito a partire dal 5-09-2011 alla società Belgioioso Costantes dalla S.S. Villanterio Calcio; pertanto il calciatore in epigrafe aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.
Tanto premesso e ritenuto
ACCOGLIE
il reclamo proposto ripristinando il risultato conseguito sul campo; annulla l'inibizione del sig. Rustioni Carlo; la squalifica del calciatore Rossi Sebastiano e l'ammenda alla società di Euro 80,00 si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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