COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS. ATLETICO 2011 ROVELLASCA Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 15-10-2011 tra Atletico 2001 Rovellasca / Bregnanese C.U. n. 13 della delegazione di Como datato 20.11.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS. ATLETICO 2011 ROVELLASCA Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 15-10-2011 tra Atletico 2001 Rovellasca / Bregnanese C.U. n. 13 della delegazione di Como datato 20.11.2011 La società Atletico 2011 Rovellasca ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha inflitto la perdita della gara per 0 – 3; inibito il dirigente sig. Cecchetto Daniele fino al 31-10-2011 e comminato l'ammenda di Euro 100,00 alla società reclamante, per aver fatto giocare un calciatore non tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo proposto dalla società Rovellasca è da accogliere. Dopo aver fatto i rituali accertamenti presso l'ufficio tesseramenti è risultato che il calciatore Barresi Gianluca è stato tesserato per la società reclamante in data 15-10-2011, pertanto, aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE Il reclamo proposto ripristinando il risultato ottenuto sul campo, annulla l'inibizione del dirigente sig. Cecchetto Daniele come pure l'ammenda alla reclamante. Si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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