COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società VIRTUS Guidizzolo Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 2-10-.2011 tra Virtus Guidizzolo / AS Voltesi Calcio C.U. n. 14 della delegazione di Mantova datato 2-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società VIRTUS Guidizzolo Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 2-10-.2011 tra Virtus Guidizzolo / AS Voltesi Calcio C.U. n. 14 della delegazione di Mantova datato 2-10-2011 La società Virtus Guidizzolo ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito i dirigenti ZAMPOLLI LUCA e ZUANON Mauro sino al 31.3.2012 e squalificato l'allenatore BOMBANA Marco sino al 30.6.2012, lamentando che vi era stato uno scambio di persona tra il BOMBANA ed il ZUANON e che il ZAMPOLLI e lo ZUANON si sono lasciati andare a comportamenti ed atteggiamenti nei confronti del direttore di gara meramente irriguardosi e di protesta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva. L'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato l'errore di persona tra lo ZUANON ed il BOMBANA descrivendo i tratti somatici del primo come colui che veniva additato ad autore del gesto di protesta commesso nei confronti del direttore di gara (ha afferrato l'arbitro per la maglia scuotendolo ripetutamente con frasi offensive). Pertanto, il fatto addebitato al BOMBANA, come affermato dalla reclamante deve imputarsi allo Zuanon con tutto ciò che ne consegue. L'inibizione comminata al ZAMPOLLI, considerata la gravità del comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara e descritto nel rapporto arbitrale, merita di essere mitigata in quanto si è trattato di un gesto irriguardoso (testa contro testa con l'arbitro), accompagnato da frasi offensive. Tanto premesso e ritento in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l'inibizione a ZAMPOLLI LUCA sino al 30.11.2011 e commina ad ZUANON Mauro l'inibizione sino al 31.1.2012, mandando assolto il sig. BOMBANA Marco e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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