COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società NUOVA AC SELVINO 2000 Camp. 2° Categoria Gir. B Gara del 23-10-2011 tra Nuova AC Selvino 2000 / Rovetta C.U. n. 15 della delegazione di Bergamo datato 27-10-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società NUOVA AC SELVINO 2000 Camp. 2° Categoria Gir. B
Gara del 23-10-2011 tra Nuova AC Selvino 2000 / Rovetta
C.U. n. 15 della delegazione di Bergamo datato 27-10-2011
La società NUOVA AC SELVINO 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MAFFEIS Lorenzo per 5 gare chiedendo una mitigazione della sanzione impugnata..
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva che la sanzione deve ritenersi congrua in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore e descritto dall'arbitro nel proprio rapporto, alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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