COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US RIVANAZZANESE Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 23-10-2011 tra Villanova / Rivanazzanese C.U. n. 15 della delegazione di Pavia datato 27-10-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società US RIVANAZZANESE Camp. 2° Categoria Gir. W
Gara del 23-10-2011 tra Villanova / Rivanazzanese
C.U. n. 15 della delegazione di Pavia datato 27-10-2011
La società US RIVANAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MEZZIO Fabio per 4 gare perchè a fine gara insultava e minacciava l'arbitro accusandolo di parzialità nella conduzione della gara lamentando che la sanzione appare eccessiva rispetto alla violazione commessa tenuto conto del corretto comportamento del giocatore durante la partita e lastagione sportiva in corso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva che dal referto arbitrale risulta che l'arbitro è stato minacciato e insultato dal calciatore MEZZIO Fabio. Secondo i criteri abitualmente adottati da questa Commissione la sanzione appare congrua e commisurata alla gravità dell'episodio.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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