COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARINELLI ANDREA, MANCINI GILBERTO, ANDREUCCI DONATO, LELLI MARCO, GENCHI GIUSEPPE E DELL’U.S.D. ANCONA 1905.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARINELLI ANDREA, MANCINI GILBERTO, ANDREUCCI DONATO, LELLI MARCO, GENCHI GIUSEPPE E DELL’U.S.D. ANCONA 1905. La Commissione, pronunciando sul deferimento in epigrafe, rilevato - che all’udienza di trattazione gli incolpati hanno respinto ogni addebito, confermando di avere riferito, nelle varie sedi ed occasioni, quanto effettivamente accaduto, ribadendo altresì la propria lealtà, correttezza e probità sportiva, rivendicando una credibilità almeno pari a quella degli altri tesserati; - che le indagini espletate non appaiono esaustive, avendo avuto ad oggetto le sole dichiarazioni dei deferiti e dei tre calciatori direttamente interessati, il cui coinvolgimento fa dubitare dell’attendibilità dei loro racconti, tenuto conto altresì che eventuali loro ammissioni avrebbero potuto costituire autoincriminazione per omessa tempestiva denuncia; - che le versioni dei fatti offerte dai soggetti ascoltati dalla Procura Federale appaiono incompatibili fra loro; - che a norma del 3° comma dell’art. 5 del Codice di giustizia sportiva l’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti – come nel caso che occupa – dell’attribuzione di un fatto determinato; - che in siffatta situazione processuale appare assolutamente necessario svolgere approfondite indagini al fine di poter vagliare la fondatezza delle tesi difensive proposte dai deferiti; P.Q.M. sospende il procedimento, riservando ogni decisione di merito, e dispone che la Procura Federale della F.I.G.C. effettui i necessari accertamenti in ordine a quanto premesso per la completa ricostruzione della vicenda; in particolare, proceda all’audizione di tutti i presenti al chiarimento del sabato pre-partita con tutta la squadra, come indicato dai deferiti, anche nella memoria difensiva in atti.
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