COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. RIVIERA DELLE PALME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERMO/RIVIERA DELLE PALME DELL’11.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. RIVIERA DELLE PALME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERMO/RIVIERA DELLE PALME DELL’11.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Fermo Calcio a 5 1990, ritenuta la posizione irregolare del calciatore Talamonti Diego nell’incontro emarginato per squalifica non scontata, applicava, tra le altre, la sanzione sportiva della perdita della gara all’odierna reclamante e la squalifica per un’ulteriore giornata di gara al ridetto calciatore Talamonti.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Riviera delle Palme, deducendo, con unico motivo, l’inammissibilità del gravame in primo grado per difetto di contraddittorio, non essendole mai stato notificato.
Concludeva la reclamante chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento delle sanzioni impugnate, ripristinando altresì il risultato conseguito sul campo nella gara suindicata.
LA COMMISSIONE
- letto il reclamo proposto dall’A.S. Riviera delle Palme, esaminati gli atti;
- ascoltata la reclamante;
- udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
- rilevata l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica per una giornata di gara applicata al calciatore, in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva;
- ritenuta insussistente la dedotta inammissibilità in primo grado, risultando in atti la prova dell’avvenuto contestuale invio di copia del relativo gravame alla controparte, nel rispetto, quindi, delle disposizioni federali vigenti in materia ed, in particolare, degli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.
-
P.Q.M.
sul gravame come innanzi proposto dall’A.S. Riviera delle Palme, così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la squalifica del calciatore Talamonti Diego ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs;
- lo respinge nel resto.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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