COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SFORZA RICCARDO SEGUITO GARA ROBUR/SARNANO DEL 22.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 25 del 26.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SFORZA RICCARDO SEGUITO GARA ROBUR/SARNANO DEL 22.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 25 del 26.10.2011) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SFORZA RICCARDO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sarnano chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere, peraltro inutilmente, spiegazioni all’ufficiale di gara e la descritta spallata sarebbe stata solo frutto di un equivoco dovuto alla calca del fine gara in uno spazio, come quello del corridoio degli spogliatoi, particolarmente angusto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Sforza, al termine dell’incontro, allorchè entrambi si trovavano nel tunnel facendo rientro negli spogliatoi, gli diede, volontariamente, un colpo con la spalla al braccio sinistro, facendolo spostare leggermente. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Preliminarmente ed al fine di chiarire quanto consentito ai calciatori nei confronti dell’arbitro in occasione delle gare, va ricordato che a norma dell’art. 73 delle N.O.I.F. non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti. Alla luce dell’espletata istruttoria, la condotta del calciatore Sforza deve essere qualificata gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. La sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sarnano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it