COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE VERDECCHIA STELIO SEGUITO GARA PINTURETTA FALCOR/SAN BIAGIO DEL 15.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE VERDECCHIA STELIO SEGUITO GARA PINTURETTA FALCOR/SAN BIAGIO DEL 15.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. VERDECCHIA STELIO, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2012 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Pinturetta Falcor chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi si sarebbe limitato a rispondere per le rime all’arbitro che gli aveva rivolto una frase oltremodo offensiva allorché gli si avvicinava, a fine gara, per accompagnarlo nell’uscita dal campo, senza mai spintonarlo né negargli le chiavi dello spogliatoio che, viceversa, provvedeva ad aprirgli. Ammetteva che il proprio dirigente, rivolgendosi all’arbitro che si accingeva a lasciare l’impianto sportivo, ad alta voce gli disse che era un gran maleducato e che non accettava di essere offeso da un ragazzino. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al dirigente Verdecchia, escludendo di avergli mai proferito frasi ulteriori rispetto a quella concernente la di lui condotta. Ha poi precisato che, dopo il termine dell’incontro, allorché si accingeva a lasciare l’impianto sportivo, il ridetto dirigente lo insultò nuovamente, invitandolo altresì a non tornare mai più a Porto Sant’Elpidio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del Verdecchia, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro; • ritenuto, al riguardo, che la condotta in esame appare particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per il ruolo rivestito, avrebbe dovuto assistere e tutelare l’ufficiale di gara come impostogli dall’art. 65 delle NOIF; • ritenuto che le modalità dei fatti posti in essere dal dirigente non consentono l’invocata riduzione della sanzione inflittagli, la cui durata, pertanto, deve essere confermata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Pinturetta Falcor ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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