COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MACERATESE SRL S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO GARA ELPIDIENSE CASCINARE/MACERATESE DEL 9.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MACERATESE SRL S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO GARA ELPIDIENSE CASCINARE/MACERATESE DEL 9.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche applicava alla S.S. Maceratese S.r.l. S.D. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso ed al termine della gara, nei confronti di un assistente dell’arbitro, delle strutture dell’impianto sportivo e ritenuta la recidiva. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Maceratese S.r.l. S.D. deducendo: - la carenza delle strutture dell’impianto sportivo della squadra ospitante, in ordine alla separazione delle due tifoserie e di sicurezza in generale; - che a fine gara, a seguito del risultato maturato sul campo, vi fu una rabbiosa reazione da parte dei sostenitori locali e le due tifoserie si accalcarono all’uscita dalla tribuna. Concludeva la reclamante chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della Maceratese, precisando, tra l’altro, che, dopo il termine dell’incontro, alcuni di essi danneggiarono una parte della rete di recinzione del campo sportivo, spostandola dalla sua sede originaria. Quanto ai fatti riferiti dal suo assistente, ha precisato di esserne stato informato, dallo stesso, solo a fine gara. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori della Maceratese nei confronti dell’assistente arbitrale e delle strutture sportive della società ospitante, nonché la ritenuta recidiva di cui all’art. 21 del Cgs, giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Maceratese S.r.l. S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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