COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. A.V.I.S. RIPATRANSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVIS RIPATRANSONE/MONTELUPONESE DEL 19.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 63 del 2.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. A.V.I.S. RIPATRANSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVIS RIPATRANSONE/MONTELUPONESE DEL 19.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 63 del 2.11.2011) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al decimo minuto del secondo tempo, a seguito di un guasto all’impianto di illuminazione del terreno di gioco e, dopo avere atteso quaranta minuti, senza che detto guasto venisse riparato. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla Monteluponese per difetto di sottoscrizione, rilevato che l’Avis Ripatransone non aveva fatto valere con le modalità previste dalle norme federali vigenti la pur asserita causa di forza maggiore, infliggeva alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso detta delibera ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. A.V.I.S. Ripatransone chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, la ripetizione della gara de quo. Deduceva l’appellante: - l’errata applicazione, da parte del primo Giudice, della normativa di cui al 2° comma dell’art. 55 NOIF poiché inconferente, disciplinando la stessa la diversa fattispecie della mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore; - doversi applicare, viceversa, la disposizione di cui all’art. 17 del Cgs in forza della quale nessuna responsabilità, neanche oggettiva, sarebbe imputabile all’Avis Ripatransone per il fatto di evento fortuito imprevedibile ed inevitabile, quale quello verificatosi del guasto al circuito di controllo/comando/alimentazione di una delle lampade della torre-faro, come rilevato dal Tecnico incaricato dalla società e la cui dichiarazione la stessa faceva pervenire direttamente al Comitato Regionale Marche ed al Giudice Sportivo in allegato alle controdeduzioni al reclamo della Monteluponese, poi dichiarato inammissibile. Alla richiesta audizione la società, assistita dal proprio legale, ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate, evidenziando altresì che il Giudice Sportivo aveva, comunque, deciso sulla base degli atti ufficiali e della documentazione (dichiarazione del Sindaco e Relazione tecnica del guasto) tempestivamente prodotta dall’Avis Ripatransone. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - la gara in esame ebbe inizio alle ore venti; - al decimo minuto del secondo tempo, tutte le luci improvvisamente si spensero; - dopo circa trenta minuti di attesa, vennero riaccese tre delle quattro torri, con illuminazione da egli, tuttavia, ritenuta insufficiente per poter riprendere il gioco; - dopo un’ulteriore attesa di circa dieci minuti, essendosi di nuovo spente tutte le luci, decretò la sospensione definitiva dell’incontro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame, a prescindere da ogni considerazione in rito, non possa essere accolto nel merito. Con riferimento al primo grado, per ciò che qui rileva, appare sufficiente precisare che della documentazione prodotta dall’Avis Ripatransone - dichiarazione del Sindaco e Relazione scritta del Perito - il Giudice Sportivo non poteva tenere alcun conto perché, a norma dell’art. 44, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva, non sono documenti ufficiali. Come noto, ogni società è responsabile della gestione e praticabilità dell’impianto sportivo utilizzato, indipendentemente da eventuali tipi di proprietà di terzi. La giurisprudenza sportiva è costante nell’evidenziare come il caso fortuito postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo ed anche a titolo di colpa, di chi la invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente. Nel caso di specie era onere dell’Avis Ripatransone dimostrare di avere diligentemente controllato l’impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non era rapportabile a sua colpa. Tale prova è mancata, non potendosi rinvenire nelle dichiarazioni del Sindaco e del Perito, prodotte dalla reclamante, poiché insufficienti a tali fini. Infatti, la prima fa riferimento alla realizzazione dell’impianto in conformità alla normativa vigente, qui fuori discussione, ed alle verifiche periodiche previste ed alla manutenzione ordinaria tramite ditte specializzate, ma non meglio indicate e documentate; la seconda fa generico riferimento ad un guasto fortuito e imprevedibile del circuito di controllo/comando/alimentazione di una delle lampade, limitandosi a sostenere che mai si era verificato in precedenza e che solo con la sostituzione del circuito in avaria situato sulla sommità della torre si sarebbe potuta ripristinare l’illuminazione, ma che ciò non era stato possibile per forza maggiore in orario notturno, senza peraltro indicare ulteriori elementi al riguardo. Per giurisprudenza costante il caso fortuito viene riconosciuto allorché la caduta dell’illuminazione si verifichi in un ambito territoriale più ampio dell’impianto sportivo, quale tutta la città ovvero il quartiere in cui questo è posto. In conclusione, accettando di disputare l’incontro in serata, l’A.V.I.S. Ripatransone si è assunta l’onere di garantirne lo svolgimento: ciò non è accaduto e, per il principio della responsabilità oggettiva, su di essa ricadono inevitabilmente le relative conseguenze. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.P.D. A.V.I.S. Ripatransone e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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