COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAMERINO/SETTEMPEDA DEL 29.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 63 del 2.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAMERINO/SETTEMPEDA DEL 29.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 63 del 2.11.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Camerino Calcio la sanzione dell’ammenda di € 800,00 e l’obbligo di disputare le successive due gare interne a porte chiuse per il comportamento omissivo dei propri dirigenti e minaccioso, offensivo e violento dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Camerino Calcio chiedendone la riforma, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto accaduto, tenuto conto altresì della fattiva collaborazione dei propri dirigenti presenti.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, negando decisamente ogni addebito e rilevando l’eccessività delle sanzioni in riferimento ai fatti contestati.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che nessuno dei dirigenti, pur presenti, intervenne adeguatamente per proteggerlo dall’aggressione verbale e fisica di un sostenitore entrato da un cancello lasciato aperto nello spazio antistante ed all’interno dello spogliatoio. Riferiva altresì che il Presidente del Camerino, nell’occasione, gli faceva notare che avrebbe potuto evitare l’accaduto rientrando più velocemente nello spogliatoio. Lo steso dirigente poi si rifiutava di collaborare per identificare l’aggressore, cercando solo di scagionare la società.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.
A norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
Inoltre, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori.
Nel caso di specie, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il comportamento omissivo dei dirigenti del Camerino ed i fatti ascritti ai suoi sostenitori risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Le modalità e quindi la gravità specifica delle ridette specifiche condotte giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Camerino Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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