COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FONTENOVA AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGONI SAMUEL DENNIS; – DELL’INIBIZIONE FINO AL 21 DICEMBRE 2011 INFLITTA AL SIG. PETROLATI DIMITRI; SEGUITO GARA ESTUDIANTES ANCONA/FONTENOVA DEL 28.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE D (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 32 del 4.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FONTENOVA AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGONI SAMUEL DENNIS; - DELL’INIBIZIONE FINO AL 21 DICEMBRE 2011 INFLITTA AL SIG. PETROLATI DIMITRI; SEGUITO GARA ESTUDIANTES ANCONA/FONTENOVA DEL 28.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE D (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 32 del 4.11.2011) Con rituale reclamo in data 11 novembre 2011 l’A.S.D. Fontenova si duole delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. indicato in epigrafe, nei confronti dei propri tesserati PAGONI SAMUEL DENNIS e PETROLATI DIMITRI, rispettivamente squalifica per quattro gare effettive ed inibizione fino al 21 dicembre 2011, in relazione al comportamento dagli stessi osservato durante ed al termine della gara emarginata. Deduce la reclamante che: - il Petrolati si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro per l’espulsione di un suo calciatore ritenuta ingiusta ed una volta, per questo, allontanato, avrebbe continuato a dare indicazioni alla squadra dalla tribuna; - il Pagoni avrebbe reagito nei confronti dell’avversario che lo aveva colpito con una gomitata al volto aggrappandosi alla di lui maglia ma senza null’altro. Concludeva la reclamante chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Pagoni in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; • ritenuto che la condotta del Petrolati, caratterizzata da reiterati insulti e minacce nei confronti dell’arbitro, appare particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti. P.Q.M. la Commissione, separati i reclami come innanzi proposti dall’A.S.D. Fontenova, li respinge entrambi ed ordina incamerarsi le relative tasse.
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