COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTEZZANESE/PEDASO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 26 del 26.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. PEDASO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORTEZZANESE/PEDASO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 26 del 26.10.2011) L’8 ottobre 2011 veniva disputata la gara del Campionato Provinciale di Terza Categoria, Ortezzanese/Pedaso; gara che veniva sospesa definitivamente dall’arbitro al 44° minuto del secondo tempo ritenendo che la squadra ospitante non poteva proseguirla essendo rimasta in campo con solo sette giocatori. L’U.S. Ortezzanese inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo e, sull’assunto dell’errore tecnico commesso dall’arbitro, chiedeva il recupero della gara. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto l’errore tecnico, ammesso dall’arbitro, consistito nell’avere sospeso definitivamente l’incontro ritenendo superato, da parte della squadra ospitante, il numero minimo di calciatori che una squadra deve avere in campo per disputare o proseguire una gara, accoglieva il reclamo disponendo il recupero dell’incontro. Avverso la predetta delibera la F.C. Pedaso ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con conseguente ripristino del risultato acquisito in campo. Contestando quanto asserito dal primo Giudice, secondo la reclamante, nessun errore tecnico avrebbe commesso l’arbitro, il quale decretò la fine dell’incontro solo dopo che i giocatori dell’Ortezzanese si rifiutarono di riprendere il gioco, abbandonando il campo di gara. Pertanto, secondo la reclamante, la responsabilità della conclusione anticipata dell’incontro sarebbe riconducibile esclusivamente ai tesserati dell’Ortezzanese che non vollero proseguire nella disputa della gara. L’U.S. Ortezzanese, con missiva in data 4 novembre 2011, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo con il rigetto del gravame di controparte, perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della delibera del Giudice Sportivo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato di avere sospeso definitivamente l’incontro sul presupposto di non poterlo proseguire per mancanza del numero minimo di giocatori della squadra dell’Ortezzanese in campo. Ha altresì escluso che i calciatori della squadra ospite si siano, nell’occasione, rifiutati di stare o rientrare in campo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame infondato e quindi non meritevole di accoglimento. Risulta, infatti, dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dall’arbitro nell’espletata istruttoria, che la gara fu da questi definitivamente sospesa al quarantaquattresimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 1 a 2, sull’errato presupposto, pacificamente ammesso dall’ufficiale di gara, che la squadra ospitante fosse rimasta, a seguito delle espulsioni subite, in numero inferiore a quello consentito dalla normativa federale vigente. Infatti, a norma della Regola 3 del gioco del calcio nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori. Nel caso di specie l’Ortezzanese era rimasta in sette calciatori, quindi ancora nel numero sufficiente per proseguire nella disputa dell’incontro. Quanto all’assunto della reclamante secondo il quale la gara sarebbe stata sospesa definitivamente, in realtà, per il rifiuto dei calciatori dell’Ortezzanese di proseguirla, la circostanza è stata inequivocabilmente smentita dall’arbitro, ascoltato sul punto. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene, pertanto, di dover respingere il proposto gravame, ritenendo corretta la decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Pedaso ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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