COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 03 Novembre 2011 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. Ricorso SPINETE) – Avverso Irregolare Partecipazione A Gara (GARA SPINETE – CARPINONE CALCIO DEL 16.10.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “B” – 5^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 03 Novembre 2011 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. Ricorso SPINETE) – Avverso Irregolare Partecipazione A Gara (GARA SPINETE – CARPINONE CALCIO DEL 16.10.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “B” – 5^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che - la società Spinete ha ritualmente proposto il proprio ricorso; - la società Carpinone Calcio non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito. Nel proprio ricorso la società Spinete fa presente che nella lista dei calciatori della società avversaria in suo possesso, in corrispondenza dei due calciatori iscritti con il numero 6 ed il numero 7, non erano stati riportati gli estremi dei documenti di identità. Ne consegue che gli stessi non sono stati identificati dall’arbitro e che al loro posto avrebbe potuto giocare chiunque. Per questi motivi la reclamante chiede l’applicazione ai danni della società Carpinone Calcio della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0. Osserva questo GST. Dal referto arbitrale, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS, ed in particolare dalla lista dei calciatori della società Carpinone Calcio allegata si evincono chiaramente gli estremi dei documenti di identità dei calciatori numero 6 e 7; sentito a chiarimenti l’arbitro ed acquisito il relativo supplemento, lo stesso ha confermato che nella lista consegnatagli dalla società Carpinone Calcio erano stati trascritti gli estremi dei documenti di identità di tutti i calciatori, calciatori che ha successivamente ritualmente riconosciuto. Per tutti questi motivi, D E C I D E 1. di rigettare il ricorso così come proposto dalla società Spinete; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe: Spinete – Carpinone Calcio 0 – 2. La tassa reclamo non versata sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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