COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Novembre 2011 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. Ricorso FILIGNANO – Avverso Irregolare Partecipazione A Gara (GARA DOMENICO DE SISTO – FILIGNANO DEL 23.10.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – 6^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Novembre 2011 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1. Ricorso FILIGNANO – Avverso Irregolare Partecipazione A Gara (GARA DOMENICO DE SISTO – FILIGNANO DEL 23.10.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – 6^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che - la società Filignano ha trasmesso il proprio ricorso in ordine alla gara in epigrafe nei modi e nei termini di cui agli artt. 38 e 46 CGS; - la società controparte Domenico De Sisto non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito nei modi e nei termini di cui al citato art. 38. Letto il reclamo, rileva che la società Filignano chiede l’applicazione ai danni della società Domenico De Sisto della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0, per aver schierato i calciatori AGOSTINO GRAZIANO (12.08.1987), COSTANTINI LUCA (14.11.1984) e CIABURRO PIERGIUSEPPE (16.12.1992) che non avevano titolo a parteciparvi perché, a suo dire, non erano tesserati per la società Domenico De Sisto alla data di disputa della gara in epigrafe. Acquisita agli atti la nota di risposta in tal senso da parte dell’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Molise, dalla stessa si evince che mentre i calciatori COSTANTINI e CIABURRO risultavano regolarmente tesserati, il calciatore AGOSTINO Graziano NON risultava tesserato per la società Domenico De Sisto alla data di disputa della gara in epigrafe e pertanto non aveva titolo a prendervi parte. Per tutti questi motivi, visti gli artt. 17, comma 5 e 29, commi 7 e 8 CGS D E C I D E 1. di accogliere il ricorso così come proposto dalla società Filignano; 2. di infliggere alla società Domenico De Sisto la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 150,00; 4. di inibire il dirigente BRUNO MARIO (Domenico De Sisto) fino a tutto il 24 novembre 2011; 5. di squalificare il calciatore AGOSTINO Graziano per due gare effettive. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Molise per gli adempimenti di competenza al fine dell’aggiornamento della classifica. Nulla per la tassa non versata.
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