COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 della Delegazione Provinciale di Torino del 2.11.2011 in riferimento alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – ALPIGNANO del 23.10.2011 valida per il Campionato Allievi ‘95 Torino
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 10.11.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 della Delegazione Provinciale di Torino del
2.11.2011 in riferimento alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – ALPIGNANO del
23.10.2011 valida per il Campionato Allievi ‘95 Torino
Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che accoglieva il ricorso della
società Alpignano in merito alla irregolare posizione dei giocatori SALERNO LUCA e PIAZZA
SIMONE partecipanti alla gara, con le conseguenti determinazioni sanzionatorie di cui al C.U.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel reclamo, poi accolto dal G.S., la Società ALPIGNANO lamentava che la consorella PRO
COLLEGNO COLLEGNESE aveva schierato nelle proprie fila i giocatori SALERNO LUCA e
PIAZZA SIMONE che non avrebbero avuto titolo a gareggiare, trovandosi ancora sotto regime di
squalifica per 1 gara, per recidività in ammonizioni seconda infrazione, subita nell'ultimo incontro
valido per l'aggiudicazione del titolo regionale Allievi F.B.
Il G.S. ha accolto il reclamo, sostenendo che il regolamento della Giustizia Sportiva, relativo al
Torneo denominato Coppa Piemonte, prevede che la sanzione, la cui durata ecceda quella dello
svolgimento della manifestazione, dovrà essere scontata nell'ambito dell'attività ufficiale della
Società di appartenenza, considerando tale manifestazione come il proseguimento del campionato.
In base a ciò, i suddetti giocatori, oggetto del reclamo, non potevano essere utilizzati, perché privi di
titolo, non avendo mai scontato la squalifica, essendo stati sempre impiegati dall'inizio della
corrente stagione dalla Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE.
E’ corretto quanto afferma il G.S. con riferimento alla natura del Torneo in parola: esso, ancorché
denominato Coppa, va inteso come prosecuzione del campionato, come sua fase finale in quanto
ad essa accedono le vincenti dei rispettivi campionati provinciali e si svolge immediatamente dopo
la conclusione del campionato (come sottolineato da questa Commissione in due recenti delibere,
esso non va confuso con le Coppe delle Regioni di cui all’art.19 co.11.1 C.G.S. che invece
riguardano manifestazioni autonome e distinte dai rispettivi campionati di categoria); ciò però non
consente di giungere alle conclusioni assunte dal G.S.
La questione, in questo caso, non è relativa alla sorte delle sanzioni subite nel corso del campionato
che eccedano la sua durata e che si sconteranno nel Torneo Coppa Piemonte, ma a quella delle
sanzioni subite nel corso del Torneo medesimo. Sul punto, il regolamento è chiaro: “le squalifiche
per una o più giornate dovranno essere scontate nell’ambito delle gare della Coppa; in caso, invece,
di squalifica a termine la cui durata eccede quella di svolgimento della manifestazione, la sanzione
residua dovrà essere scontata nell’ambito dell’attività ufficiale della Società di appartenenza”.
Pertanto, soltanto le squalifiche a termine (ovvero con predeterminata la data della fine della
sanzione) che vadano oltre la conclusione del torneo, dovranno essere scontate anche nel corso
della successiva attività ufficiale della società di appartenenza. Quella per una o più giornate
dovranno ritenersi azzerate ove non scontate.
Al momento, pertanto, della celebrazione della gara in questione (PRO COLLEGNO –
ALPIGNANO) i giocatori SALERNO LUCA e PIAZZA SIMONE avevano titolo per partecipare alla
gara in parola.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare annulla integralmente la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.18
del 2.11.2011 della Delegazione Provinciale di Torino e dispone l’omologazione del risultato
conseguito sul campo al termine della gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – ALPIGNANO 2 - 1.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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