COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società USD VARZESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 3.11.2011 della Delegazione Provinciale V.C.O. in relazione alla gara VARZESE – MIASINESE disputata in data 23.10.2011, Campionato Seconda Categoria Girone A Delegazione V.C.O.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società USD VARZESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 3.11.2011 della Delegazione Provinciale V.C.O. in relazione alla gara VARZESE - MIASINESE disputata in data 23.10.2011, Campionato Seconda Categoria Girone A Delegazione V.C.O. Con ricorso inviato in data 10.11.2011, la Società USD VARZESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il giocatore CASTANO’ Claudio con la squalifica per tre gare effettive, poichè “mentre lasciava il terreno di gioco a seguito di sostituzione, teneva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Di tale sanzione la Società USD VARZESE chiede una congrua riduzione. La Società ricorrente motiva la suddetta richiesta rilevando che il comportamento offensivo tenuto dal proprio giocatore al momento dell’uscita dal terreno di gioco - oltre ad essere originato da una forte rabbia per i falli subiti nel corso della partita - non è stato tale da indurre il direttore di gara a sanzionare CASTANO’ Claudio con un’espulsione; inoltre, il giocatore, subito dopo, si è scusato con l’arbitro, mostrando il proprio sincero ravvedimento e dispiacere per l’accaduto. Alla luce della reale gravità della condotta tenuta da CASTANO’ Claudio, che è sicuramente degna di rimprovero, in quanto minacciosa ed offensiva, ma non tale da integrare gli estremi della violenza - tenuto conto anche del fatto che il direttore di gara non ha ritenuto di sanzionarla con l’espulsione – né rivolta ad ostacolare il regolare svolgimento della gara, la Commissione Disciplinare dispone una riduzione della sanzione della squalifica comminata a CASTANO’ Claudio da tre a due giornate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIDUCE la sanzione della squalifica comminata a CASTANO’ Claudio a due giornate. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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