COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1) Sig. Scisciolo Giuseppe, quale collaboratore di fatto dell’A.P.S. San Giovanni di Trinitapoli; 2) A.P.S. San Giovanni Bosco di Trinitapoli, in persona del legale rapp.te p.t.; per rispondere 1) il Sig. Scisciolo Giuseppe, quale collaboratore di fatto dell’A.P.S. San Giovanni di Trinitapoli, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. “per avere lo stesso posto in essere una condotta scorretta ed improba, nella misura in cui lo stesso dopo di avere praticato un massaggio per apprestare le cure del caso al calciatore Michele Goffredo, toccava e baciava il predetto nelle parti intime, così da determinare un grave turbamento del giovane calciatore conseguente al coinvolgimento della sfera sessuale di quest’ultimo”; 2) l’ A.P.S. San Giovanni Bosco, in persona del legale rapp.te p.t., “degli artt. 1 e 4, comma 2, del C.G.S. con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione delle norme federali posta in essere dal sig. Giuseppe Scisciolo, come sopra specificata”;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1) Sig. Scisciolo Giuseppe, quale collaboratore di fatto dell’A.P.S. San Giovanni di Trinitapoli; 2) A.P.S. San Giovanni Bosco di Trinitapoli, in persona del legale rapp.te p.t.; per rispondere 1) il Sig. Scisciolo Giuseppe, quale collaboratore di fatto dell’A.P.S. San Giovanni di Trinitapoli, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. “per avere lo stesso posto in essere una condotta scorretta ed improba, nella misura in cui lo stesso dopo di avere praticato un massaggio per apprestare le cure del caso al calciatore Michele Goffredo, toccava e baciava il predetto nelle parti intime, così da determinare un grave turbamento del giovane calciatore conseguente al coinvolgimento della sfera sessuale di quest’ultimo”; 2) l’ A.P.S. San Giovanni Bosco, in persona del legale rapp.te p.t., “degli artt. 1 e 4, comma 2, del C.G.S. con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione delle norme federali posta in essere dal sig. Giuseppe Scisciolo, come sopra specificata”; FATTO Con nota del 26/04/2010, prot.n. 408/VT, il Presidente del C.R. Puglia trasmetteva alla Procura Federale un esposto anonimo pervenuto in data 21.04.2010 relativamente ad un presunto atto di pedofilia. Disposte ed espletate dai collaboratori della Procura Federale le relative indagini, con il su citato atto del 24.05.2011, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Scisciolo Giuseppe e l’A.P.S. San Giovanni Bosco per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro contestati. A tanto provvedeva, non prima di aver disposto l’inutilizzabilità procedimentale e l’irrilevanza probatoria del richiamato esposto anonimo (cfr. nota del 23.05.2011 in atti come all. 3 al deferimento) ed aver comunque ravvisato l’esistenza di “elementi tali da evidenziare la rilevanza disciplinare di condotte ascrivibili a soggetti sottoposti alla giurisdizione sportiva” (v. all. 3 cit.). Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 06/06/2011, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia disponeva la convocazione delle parti innanzi sé per l’audizione del 27/06/2011. In tale sede compariva l’Avv. Stefano De Feo del foro di Foggia, quale difensore di fiducia dei deferiti, nonché il Sig. Sciciolo personalmente e, per la Procura, l’Avv. Antonio Taddeo con il Dr. Fabio Dente. Apertosi il dibattimento, la Procura chiedeva l’inibizione per anni cinque con proposta di preclusione ex art. 19, co. 3, C.G.S. per Scisciolo Giuseppe ed € 3.000,00 di ammenda a carico dell’A.P.S. San Giovanni Bosco. L’avv. De Feo chiedeva il rigetto del deferimento previo deposito di note illustrative che venivano, puntualmente, acquisite al protocollo del C.R. Puglia il giorno 11.07.2011. Seguivano le riunioni del 12.09.2011 e 17.10.2011, fissate per l’audizione del tesserato Sig. Goffredo Michele e del di lui genitore, Sig. Goffredo Francesco, i quali ritenevano di non presentarsi seppur regolarmente invitati con un primo avviso di convocazione del 18.07.2011, prot.n. 02/39/10-11, e con un secondo avviso del 26.09.2011, prot.n. 04/39/10-11, emesso a seguito dell’ordinanza collegiale del 19.09.2011. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale a scioglimento della riserva assunta in data 17.10.2011 osserva che il deferimento non può essere accolto. Difatti il presunto atto di pedofilia ai danni del minore, Goffredo Michele, del quale si sarebbe reso responsabile lo Scisciolo, non trova conferme univoche e concordanti all’interno del quadro indiziario rappresentato alla Commissione Disciplinare, quadro che sconta l’assenza del ben più penetrante accertamento proprio del giudizio penale che si è, invece, arenato dinanzi alla mancata proposizione della querela. Non sono, infatti, sufficienti le dichiarazioni contenute nei verbali di s.i.t., rese dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Trinitapoli dal sig. Francesco Gofferdo, il 15.04.2010, e dal sig. Michele Goffredo, il successivo 22.04.2010, né le dichiarazioni rilasciate dagli stessi soggetti dinanzi al delegato della Procura il giorno 18.12.2010, sostanzialmente confermative dei verbali di s.i.t. innanzi cennati, in quanto le stesse sono avversate dalle dichiarazioni e dalle difese di segno opposto dello Scisciolo e dallo stesso comportamento della presunta parte offesa. Il deferito, a carico del quale non risultano altri precedenti specifici ha, infatti, negato di aver avuto un comportamento inappropriato nei confronti del minore Goffredo Michele, chiarendo che il locale in cui gli ha praticato un massaggio sul quadricipite ed apposto la borsa del ghiaccio è visibile dall’esterno e che tale episodio è avvenuto in ora serale in cui il centro Sportivo di Trinitapoli, “G. Scirea”, è solitamente frequentato. Inoltre lo Scisciolo ha fatto presente che il giorno e l’ora in cui i Goffredo, padre e figlio, dichiarano essersi verificato l’episodio di presunta pedofilia non sono affatto certi, così come chiarito nel verbale di audizione dinanzi a questa Commissione il 27.06.2011. Vero è che a tale difesa la Procura Federale ha replicato sostenendo che la datazione dell’evento non esclude la sua materiale verificazione nei termini contestati, ma ad avviso del Collegio l’incertezza del dato temporale è l’ulteriore elemento da cui desumere la non univocità e concordanza degli indizi raccolti a carico del deferito. A tanto deve aggiungersi che la pretesa maggiore attendibilità delle dichiarazioni dei sigg.ri Goffredo, rispetto a quelle dello Scisciolo, assunta dalla Procura Federale, si scontra con il comportamento significativo che i primi hanno tenuto nel corso del tempo, in quanto il giudizio penale si è arenato dinanzi alla mancata presentazione della querela, pur chiesta dall’art. 609 quater, co. 1, lett. b), c.p., mentre, quello sportivo, non li ha visti rispondere (ed il Michele come tesserato ne aveva l’obbligo) agli avvisi di convocazione ritualmente notificatigli da questa Commissione. Inoltre la mancata presentazione della querela lascerebbe aperta la strada all’ipotesi del consenso del minore che l’art. 609 quater c.p., nella parte cennata, presuppone laddove non impone al Magistrato di procedere d’ufficio sicché, anche in tal caso, non viene offerto al giudicante un quadro istruttorio sufficiente per accertare e dichiarare la responsabilità dello Scisciolo in relazione al paradigma dell’art. 1, co.1, C.G.S.. Dall’assenza di elementi univoci, precisi e concordanti, volti a delineare la colpevolezza dello suo collaboratore di fatto, deriva la carenza di profili di responsabilità ex art. 4, co. 2, C.G.S. anche in capo all’A.S.P. San Giovanni Bosco. Osserva, comunque, il Collegio che, indipendentemente dalla natura lecita o illecita della condotta contestata, l’episodio trattato nel presente procedimento è avvenuto fuori dalla sfera di responsabilità (anche oggettiva) astrattamente imputabile alla detta Società, ossia nell’ambito di un torneo amatoriale da questa non organizzato ed all’interno di un Centro Sportivo non nella sua proprietà o possesso esclusivo. In altri termini l’A.P.S. San Giovanni Bosco non potrebbe essere chiamata a rispondere di qualunque comportamento, ovunque e comunque, posto in essere da un tesserato, o collaboratore di fatto ad essa ricollegabile, poiché anche la responsabilità oggettiva necessita di un criterio di imputazione non arbitrario, ma certo e non discrezionale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia rigetta il deferimento in premessa e, per l’effetto, proscioglie da ogni addebito sia il Sig. Giuseppe Scisciolo, che l’A.P.S. San Giovanni Bosco, in persona del suo legale rapp.te p.t..
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