COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: POL. LIZZANO – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 30 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 3 Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 17 Novembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: POL. LIZZANO - A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 30 Ottobre 2011. (Reclamo della A.S.D.
NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 3
Novembre 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che, per ammissione dello stesso presidente sig. Luca MARZIO, quest’ultimo si è recato presso lo
spogliatoio dell’arbitro per protestare avverso decisioni da questi adottate nel corso della gara già conclusa;
considerato, pertanto, che tale comportamento deve comunque ritenersi antisportivo punibile con la
sanzione dell’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO;
non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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