COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: U.S.D. PRO INTER – A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO del 23 Ottobre 2011. (Reclami delle società U.S.D. PRO INTER e A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Antonio CARINGELLA, Roberto LORENZANI, Gianluca SCIANCALEPORE (U.S.D. PRO INTER) e Marco MARINO, Jonathan VESSIO (A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 27/10/2011 del C.R. Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 17 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: U.S.D. PRO INTER - A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO del 23 Ottobre 2011. (Reclami delle società U.S.D. PRO INTER e A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori Antonio CARINGELLA, Roberto LORENZANI, Gianluca SCIANCALEPORE (U.S.D. PRO INTER) e Marco MARINO, Jonathan VESSIO (A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 27/10/2011 del C.R. Puglia). Esaminati gli atti ufficiali, letti i reclami come proposti; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto il 14 Novembre 2011; ritenuto di dover riunire il reclamo dell’A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO a quello dell’U.S.D. PRO INTER perché quest’ultimo è stato proposto per primo, ossia in data 31/10/2011 (mentre l’altro è del 3/11/2011; considerato che la riunione è imposta dall’attinenza delle condotte al medesimo episodio di violenza nello stesso incontro di calcio e che le sanzioni impugnate sono state assunte nel medesimo Comunicato Ufficialedel C.R. Puglia n. 25 del 27 Ottobre 2011; rilevato che a termini dell’art. 19 comma, 4 lett., b del C.G.S. la sanzione minima editale è quella di tre giornate effettive di gara; considerato che i calciatori per cui è chiesta la riduzione della sanzione hanno ricevuto dal Giudice di prime cure quella minima prevista dalla disposizione sopra citata non riducibile discrezionalmente da questa Commissione Disciplinare stante anche il fatto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato essersi configurata una fattispecie violenta e che pertanto gli episodi verificatisi non sono suscettibili all’interno di una fattispecie disciplinare (distinta dalla violenza) e sanzionabili con minor rigore; tutto ciò rilevato e considerato DELIBERA 1) preliminarmente riunirsi il reclamo dell’A.S.D. CALCIO RAGAZZI VALENZANO del 3/11/2011 a quello dell’U.S.D. PRO INTER del 31/10/2011 per le ragioni esposte nella narrativa che precede; 2) rigettarsi entrambi i reclami attesi la qualità della condotta tenuta dai calciatori nell’episodio citato ed il chiaro tenore dell’art. 19, comma 4, lett. b, del C.G.S.; 3) addebitarsi la tassa reclamo sul conto di entrambe le Società istanti atteso il rigetto delle rispettive domande.
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