COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 17 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FOOTBALL OLBIA 05 (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 10.11.2011. Gara Football Olbia 05 / Usinese del 06.11.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 17 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FOOTBALL OLBIA 05 (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 10.11.2011. Gara Football Olbia 05 / Usinese del 06.11.2011. La Società F.B.Olbia 05 ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per due gare inflitta al calciatore Inzaina Davide perché al termine della gara urlava una serie di triviali insulti all’indirizzo dell’arbitro; 2) ammenda di Euro 1.500,00 alla società Football Olbai 05 perché nel corso di tutta la gara ed al termine della stessa i sostenitori della squadra tenevano sistematicamente condotta gravemente ingiuriosa e minacciosa nei confronti di uno degli assistenti e, in modo particolare, dell’arbitro, che, al rientro negli spogliatoi, veniva anche fatto oggetto del lancio di un bicchiere di birra, venendo raggiunto dal suo liquido. La reclamante contesta gli addebiti e domanda adeguata riduzione delle sanzioni. Con particolare riferimento agli insulti ed al lancio di un bicchiere di birra all’indirizzo dell’arbitro, pure riconoscendo che gli episodi ebbero a verificarsi, la stessa reclamante ha cercato di ridimensionare la portata, attribuendoli a persona ben individuata che, a suo dire, nulla avrebbe a che fare con la Società e con la tifoseria. La Commissione, per quanto concerne la squalifica inflitta al giocatore Inzaina Davide, rileva l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett.a). Per quanto concerne l’ammenda inflitta alla società, pur dovendosi ritenere provati i fatti posti a base della sanzione (ingiurie e minacce sistematiche per tutta la durata dell’incontro; lancio di un bicchiere di birra all’indirizzo dell’arbitro a fine gara proveniente dalla tifoseria, l’entità della sanzione appare eccessiva in relazione a tali episodi, pur deprecabili, e tale da dover essere adeguatamente ridotta, in cosiderazione delle limitate conseguenze. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, per ciò che concerne la squalifica inflitta al calciatore Inzaina Davide, ai sensi dell’art.45, comma 3 lett.a); 2) di accogliere per quanto attiene l’ammenda inflitta alla società Football Olbia 05 e di ridurla ad Euro 500,00 (Euro cinquecento). Dispone il non addebito della tassa.
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