COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 17 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. QUARTU SANT’ELENA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 03.11.2011. Gara Quartu Sant’Elena / Gemini Pirri del 30.10.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 17 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. QUARTU SANT’ELENA (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 03.11.2011.
Gara Quartu Sant’Elena / Gemini Pirri del 30.10.2011.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Quartu Sant’Elena ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Mario Conti è stato squalificato per quattro gare perché espulso per insulti al direttore di gara, dopo il termine dell’incontro rivolgeva gesti osceni nei confronti dell’arbitro; nonché ricorre avverso la squalifica per tre gare nei confronti di Mario Macis perché espulso per insulti al direttore di gara, dopo il termine dell’incontro reiterava lo stesso comportamento oltraggioso.
La reclamante chiede la riduzione delle suddette squalifiche.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara, delibera quanto segue.
Dalla disamina delle carte procedurali emerge la pacificità dei fatti e degli accadimenti, che peraltro la ricorrente non ha neppure posto in dubbio con adeguati elementi probatori; ciò nondimeno le sanzioni di fatto comminate non sono adeguate e proporzionate alle condotte poste in essere dei giocatori squalificati, di talchè esse vanno ridotte.
E’ ben vero che i comportamenti sanzionati sono di per se irriguardosi nei confronti della persona del direttore di gara, ma il provvedimento più consono alla loro gravità è quello della squalifica per tre gare per il Conti e di due gare per il Macis.
La Commissione DELIBERA pertanto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la riduzione delle squalifiche nei confronti del Conti Mario per tre gare, mentre nei confronti del Macis per due gare. Dispone il non addebito della tassa.
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