COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 17 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ESCALAPLANO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 27.10.2011. Gara Escalaplano / Seui Arcueri del 23.10.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 17 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ESCALAPLANO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 27.10.2011. Gara Escalaplano / Seui Arcueri del 23.10.2011. La società Escalaplano ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe: - ammenda di Euro 200,00 a carico della società; - squalifica del calciatore Murgia Filippo fino al 31.12.2015; - squalifica al calciatore Porcedda Luca fino al 31.12.2011; - squalifica del calciatore Pitzalis Michele per tre gare. La Società reclamante, pur biasimando quanto accaduto in campo, chiede la riduzione delle sanzioni inflitte, affermando che i comportamenti violenti ed oltraggiosi realizzati siano stati in parte determinati dall’atteggiamento arrogante e provocatorio tenuto dall’arbitro durante tutta la gara. Dal referto del direttore di gara risulta che al 30° minuto del secondo tempo il Murgia cercava di colpirlo volontariamente con una pallonata senza riuscirvi e poi, alla notifica del cartellino rosso per doppia ammonizione, lo colpiva con una testata al volto procurandogli forte dolore; quindi, mentre egli si allontanava verso la panchina, sia il Murgia che il Porcedda lo inseguivano apostrofandolo con frasi ingiuriose e minacciose. L’arbitro, nel suo referto, riferiva anche che, mentre si stava dirigendo verso gli spogliatoi, alcune persone facevano ingresso in campo tramite un cancello aperto e una di queste cercava di scagliarsi contro lui senza riuscirvi perché trattenuta da altri. Quanto al Pitzalis, il direttore di gara dichiara che il suddetto calciatore, alla notifica del cartellino rosso per doppia ammonizione, gli si avvicinava gesticolando con le mani e gli rivolgeva parole ingiuriose e minacciose rifiutandosi per un minuto di abbandonare il terreno. Al referto è allegato certificato medico da cui risulta un “trauma facciale con contusione piramide nasale e frattura composta ossa nasali proprie; deviazione del setto” con prognosi di venti giorni. L’arbitro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato integralmente quanto dichiarato con particolare riferimento alla violenta testata ricevuta, ed ha precisato che il cancello, che era rimasto chiuso durante tutta la gara, veniva appositamente aperto per fare transitare gli estranei. Il Presidente della Società reclamante, avanti la Commissione, ha ribadito le richieste formulate nel reclamo. La Commissione, sulla scorta della documentazione in atti, ritiene che i fatti oggetto della delibera del Giudice Sportivo siano stati esattamente provati. Il comportamento attribuito al Murgia risulta particolarmente grave, soprattutto in relazione alle conseguenze derivate dalla testata inferta dal medesimo al direttore di gara; e pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata al reale accadimento dei fatti. La Commissione valuta equa anche la squalifica per tre giornate irrogata al Pitzalis, mentre invece ritiene di dover ridurre dal 31.12.2011 al 15 novembre 2011 la squalifica inferta al Porcedda, che si è limitato ad offendere e minacciare l’arbitro, senza commettere alcun atto di violenza. La Commissione ritiene infine di dover ridurre da 200,00 ad 100,00 euro l’ammenda inflitta alla Società, non essendo stato realizzato alcun atto di violenza da parte dei sostenitori della Società Escalaplano entrati in campo. Per questi motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE - la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Porcedda Luca fino al 15 novembre 2011; - la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società Escalaplano a Euro 100,00, e conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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