COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.24/A C.S.D. LUDICA LIPARI (ME) avverso squalifiche: fino al 31/3/2012 calciatore Giunta Antonello e fino al 15/3/2012 calciatore Mazzeo Francesco – Gara 1° Cat. Gir. D: CSD Ludica Lipari – ASD Pro Mende Calcio del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.24/A C.S.D. LUDICA LIPARI (ME) avverso squalifiche: fino al 31/3/2012 calciatore Giunta Antonello e fino al 15/3/2012 calciatore Mazzeo Francesco - Gara 1° Cat. Gir. D: CSD Ludica Lipari – ASD Pro Mende Calcio del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011. Con tempestivi e separati appelli diretti a questa Commissione Disciplinare la società CSD Ludica Lipari, in persona del suo Presidente pro tempore e i calciatori oggetto delle sanzioni disciplinari, hanno impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di cui in oggetto. Preliminarmente va disposta la riunione di entrambi gli appelli essendo evidente la connessione oggettiva degli stessi trattandosi di fatti inerenti la medesima gara. In particolare la società appellante, pur ammettendo solo in parte i fatti accaduti, ne dà una versione ulteriormente attenuata, ragion per cui chiede l’annullamento o la riduzione delle sanzioni applicate, ritenendole sproporzionate. La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1 CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che al termine della gara il calciatore Giunta Antonello non solo teneva un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara ma tentava altresì di colpirlo, non riuscendovi, per l’intervento di un proprio compagno che lo bloccava prontamente. Nel contempo il calciatore Mazzeo Francesco, oltre che tenere anch’esso un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara, gli indirizzava uno spunto senza tuttavia raggiungerlo. Per quanto sopra rilevato, questa Commissione ritiene che le ragioni di appello debbano trovare solo parziale accoglimento e le sanzioni debbano essere rideterminate come da dispositivo. Non si da luogo alla richiesta di autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria in quanto resa ad organo non competente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, determina le sanzioni come segue: Squalifica Giunta Antonello per sei gare; Squalifica Mazzeo Francesco fino al 23/12/2011. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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