COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.27/A A.S.D. PALERMITANA CALCIO (PA) avverso squalifica per cinque gare calciatoreCardinale Antonino – Gara Camp. Eccellenza. Gir. A: ASD Palermitana Calcio–USD Akragas Città Dei Templi del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n.27/A
A.S.D. PALERMITANA CALCIO (PA) avverso squalifica per cinque gare calciatoreCardinale Antonino - Gara Camp. Eccellenza. Gir. A: ASD Palermitana Calcio–USD Akragas Città Dei Templi del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011.
Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società ASD Palermitana Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui in oggetto.
In particolare la società appellante, pur ammettendo solo in parte i fatti accaduti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riduzione della sanzione applicata ritenendola sproporzionata.
La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art.35 comma 1 CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che il calciatore Cardinale Antonino, al fine di evitare il provvedimento disciplinare nei confronti di un proprio compagno di squadra, bloccava per un istante il braccio dell’arbitro assumendo nei confronti di questi un comportamento ingiurioso, dopo la sua espulsione.
In ragione di quanto sopra la sanzione appare congrua ai fatti addebitati.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto e dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo.
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