COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 08 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo Soc. Sportiva Signa Avverso Squalifica Allenatore Mura Federico Fino Al 29112011 (C.U. N° 16 Del 2992011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 08 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo Soc. Sportiva Signa Avverso Squalifica Allenatore Mura Federico Fino Al 29112011 (C.U. N° 16 Del 2992011) Propone rituale reclamo la Soc. Sportiva Signa avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Allontanato per aver rivolto al D.G. frasi offensive ed intimidatorie, dopo la notifica reiterava le offese” La reclamante con un reclamo ai limiti della ammissibilità, stante la scarna, se non scarsa, motivazione ritiene la sanzione eccessiva e ne chiede la riduzione, sostenendo solo che il proprio tesserato abbia avuto un ingiustificato nervosismo. Chiede che il proprio tesserato possa essere ascoltato dalla C.D. a supporto delle proprie doglianze. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Preliminarmente osserva la C.D. come il tesserato squalificato non possa prendere parte al dibattimento, nè ascoltato dalla Commissione, a meno che non abbia reclamato in proprio, cosa che nel caso in esame non è stato. Nel merito la società non si difende nè offre una versione diversa dei fatti riportati dal D.G., il quale, dal canto suo, nel supplemento conferma l’episodio e le offese ricevute. La sanzione appare ben commisurata al comportamento tenuto e va quindi confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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