COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 16 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 17 del 06.10.2011) Reclamo della A.C. Fulgor Castelluccio 2008 avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Del Dottore Gianluca fino al 21.04.2012 (sei mesi e 15 giorni);

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 16 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 17 del 06.10.2011) Reclamo della A.C. Fulgor Castelluccio 2008 avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Del Dottore Gianluca fino al 21.04.2012 (sei mesi e 15 giorni); Con rituale reclamo la Associazione Calcio Fulgor Castelluccio 2008, nella persona del suo Presidente sig. Alfredo Bartolini, ha interposto impugnazione avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha squalificato il calciatore Del Dottore Gianluca fino al 21 aprile 2012 (6 mesi e 15 giorni) con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il d.g., poneva la mano per un saluto all’arbitro, stringendogliela e tirandola via con violenza. Di poi si toglieva la fascia di capitano colpendo il d.g. su un braccio. Uscendo dal campo colpiva un calciatore avversario con una gomitata provocandogli lieve conseguenze. Sanzione aggravata perché capitano”. La reclamante impugna la sanzione sopraindicata, chiedendone una riduzione, in quanto eccessiva. Motiva detta richiesta sostenendo che la condotta del calciatore è stata vigorosa ma non animata da intenti lesivi. Precisa, inoltre, la reclamante di non negare la prima parte della motivazione, quella riguardante l’offesa al d.g., e l’ultima, quella riguardante la gomitata al calciatore avversario, e rileva la totale assenza di violenza nel comportamento del calciatore: la stretta di mano non è stata violenta, ma vigorosa per l’emotività e la concitazione del momento; il gesto di tirar via la mano può essere annoverato nell’ambito dei gesti di stizza e di contestazione dell’operato del d.g.; il lancio della fascia di capitano non aveva lo scopo di colpire il d.g. La reclamante conclude chiedendo di poter essere ascoltata per esporre in modo più esauriente la tesi difensiva. All’udienza del 04.11.2011, previa rituale convocazione, si è presentato in rappresentanza della società Fulgor Castelluccio 2008 il Vice presidente - sig. Bartolini Pasquale. Dopo aver illustrato i fatti oggetto di reclamo, il Presidente della C.D.T. ha dato lettura all’interessato del supplemento di rapporto reso dal D.G. a richiesta della Commissione; quindi, è stata data la parola al rappresentante della reclamante, il quale ha insistito con la richiesta di riduzione riportandosi ai motivi del ricorso, precisando inoltre che, in relazione all’episodio del lancio della fascia, l’intenzione del calciatore era quella di consegnarla al vice capitano che si trovava alla sinistra del d.g., e che, relativamente alla stretta di mano, la stessa era priva di violenza. La Commissione, acquisiti tutti gli elementi per deliberare, si è riunita quindi in camera di consiglio per la discussione, a seguito della quale rileva quanto segue. Il reclamo è infondato in fatto ed in diritto. L'arbitro nel supplemento di rapporto ha affermato che “la stretta di mano, avvenuta dopo la mia decisione disciplinare, è stata arrecata con violenza in quanto mi provocava un leggero dolore che durava circa 30-40 secondi, stringendomi la mano con forza lasciandola poi, spingendomela verso il basso. La fascia di capitano lanciata dal Del Dottore Gianluca era diretta verso la mia persona anche perché il vice capitano non si trovava nelle vicinanze ma a circa 20-30 dalla mia posizione.” Le precisazioni offerte dal d.g. e gli elementi probatori offerti dalla reclamante con il ricorso non consentono di valutare diversamente la dinamica fattuale rispetto al giudice di prime cure. Peraltro, occorre rilevare che la tesi difensiva esposta dalla reclamante appare poco credibile, tenuto conto dell’atteggiamento complessivo avuto dal giocatore nei confronti dell’arbitro. Pertanto, la condotta posta in essere dal calciatore deve annoverarsi nell’ambito delle condotte di violenza. La Commissione ritiene ancora una volta doveroso ribadire che, come costantemente affermato, l’assunzione delle decisioni ad opera del Giudice Sportivo aventi carattere disciplinare per fatti accaduti nel corso della gara avviene sulla base del rapporto dell’arbitro, il quale ha natura e forza di prova privilegiata. Quanto in esso addotto non può venire messo in discussione da affermazioni, negazioni o, tanto meno, da mere circostanze non suffragate da alcuna prova concreta che possa mettere in dubbio il suo contenuto. Meno che mai esso può essere contestato con altro tipo di argomentazione che non sia strettamente inerente al procedimento disciplinare sportivo. Tanto premesso, passando alla valutazione in punto di quantum, il Collegio ritiene che la sanzione comminata dal giudice sportivo territoriale al calciatore Del Dottore Gianluca sia stata ben calibrata, tenuto conto dell’orientamento costantemente seguito da questa G.S. in tema di condotte violente e della aggravante costituita dal porre in essere una siffatta condotta rivestendo la posizione di capitano. P.Q.M. la C.D.T.T. respinge il reclamo proposto dalla società Fulgor Castelluccio 2008; - conferma la sanzione della squalifica fino al 21 aprile 2012 (sei mesi e 15 giorni) inflitta al calciatore Del Dottore Gianluca; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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