COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 21 Stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo in proprio del calciatore Marco Mori avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. giocatore Mori Marco ( C.U. n. 19 del 13/10/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 21 Stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo in proprio del calciatore Marco Mori avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S.T. giocatore Mori Marco ( C.U. n. 19 del 13/10/2011). Con rituale e tempestivo gravame entrambi i genitori esercenti la patria potestà sul minore Mori Marco adivano questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Mori nel corso dell’incontro esterno, disputato in data 8/10/2011, dalla società di appartenenza Montelupo contro la Società Montalcino. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli conseguenze” L’impugnante contesta la difformità tra la squalifica inflitta all'avversario (anche egli espulso per condotta violenta) sanzionato con tre giornate e quella irrogata invece al Mori. Entrambi i calciatori si sarebbero immediatamente riconciliati all'uscita dal rettangolo di giuoco e comunque il calciatore contesta la “manifesta sproporzione ed iniquità” “in misura ingiustificatamente quasi doppia” lamentando “l'identica violazione” e contestando la sussistenza di conseguenze nell'avversario in quanto non soccorso dai sanitari. Chiede pertanto che la sanzione venga adeguatamente ridotta. All'udienza del 4 novembre 2011 il giocatore, accompagnato dal genitore, avuta lettura del supplemento arbitrale, ribadiva integralmente quanto dedotto nel reclamo, negava che il D.G. potesse aver visto qualsiasi conseguenza sul diretto avversario e concludeva pertanto insistendo nella richiesta formulata in atti. A parere di questa Commissione il reclamo non risulta fondato. Non esiste alcun dubbio sul fatto che, come descritto nel rapporto di gara, effettivamente il giocatore abbia volontariamente colpito l'avversario, mentre il gioco si stava sviluppando a distanza, “con un calcio alla gamba di forte intensità e con un pugno nel collo di violenta intensità provocando un evidente ematoma nella parte colpita”. Dopo aver ben dettagliato la condotta del Mori il D.G. continua, nel rapporto di gara, specificando che il calciatore del Maliseti, che stava subendo l'azione illecita, per “reazione ai colpi subiti” “spingeva l'avversario con due spinte forti”. Anche nel supplemento, espressamente richiesto e presente nel fascicolo, risulta confermata la dinamica: l'arbitro nega di aver visto una riconciliazione tra i due giocatori e conferma quanto dedotto nel rapporto di gara precisando di aver personalmente e direttamente constatato (ad onta di quanto dedotto dalla difesa) le conseguenze fisiche che integrano gli elementi della fattispecie contenuti nell'art 19 comma 4 lettera c) C.G.S.. Il citato articolo del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” ovvero alla lettera c) “per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”. Si devono sottolineare le palesi differenze nella condotta dei due giocatori (calcio e cazzotto contro due spinte) e le diverse collocazioni temporali (il Mori è colui che inizialmente aggredisce con la palla lontana mentre l'avversario reagisce); inoltre, per consolidata Giurisprudenza Sportiva, le conseguenze fisiche del gesto violento integrano automaticamente l'ipotesi di particolare gravità punita con sanzione minima di 5 giornate di squalifica. Orbene, il D.G. nel supplemento stabilisce ancora una volta che sia il pugno, che il calcio, siano stati sferrati volontariamente e precisa che l'azione violenta si sarebbe consumata “a gioco distante” provocando l'ematoma; tale descrizione disintegra categoricamente le difese proposte attestando sia l'assoluta illiceità del gesto, dolosamente effettuato al di fuori delle regole del giuoco, sia le conseguenze da sempre, per giurisprudenza consolidata, connesse all'ipotesi aggravata di cui alla citata lettera c) dell'art. 19 C.G.S.. La sanzione applicata quindi dal G.S.T. al giocatore Mori risulta, per i motivi sopra esposti, corretta, proporzionata (anche a quella irrogata al diretto avversario, colpito per primo con un calcio ed un cazzotto) e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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