COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 25 stagione sportiva 2011/2012 Gara Settimello La Querce – Sesto Fiorentino (2-1) del 5/10/2011. Coppa Toscana 2. In C.U. n.19 del 13/10/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 25 stagione sportiva 2011/2012 Gara Settimello La Querce – Sesto Fiorentino (2-1) del 5/10/2011. Coppa Toscana 2. In C.U. n.19 del 13/10/2011. Reclama la società Settimello – La Querce avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. -Squalifica fino al 13/02/2012 al calciatore Conti Andrea il quale “espulso per doppia ammonizione, spingeva violentemente da dietro il D.G. a fine gara”. -Ammenda di €.450,00 “Per colpi inferti alla rete di recinzione a fine gara accompagnati da offese e minacce. Per persona non presente in distinta che offende e minaccia il D.G. Per avere causato con il proprio comportamento sosta forzata negli spogliatoi dai quali l’arbitro usciva accompagnato dai CC” La reclamante contesta la versione dei fatti riportata dall’arbitro specificando quanto segue: 1)La spinta inferta all’arbitro sarebbe stata posta in essere dal sig. Oriti Massimo, dirigente della stessa società e non dal sig. Conti Andrea. Sul punto chiede la cassazione completa della sanzione inflitta al calciatore. 2)La sanzione dell’ammenda è troppo elevata in quanto i fatti avvenuti sotto le tribune, in occasione dell’infortunio di un calciatore, sono stati male interpretati dal D.G. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma la versione dei fatti già fornita in prime cure. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione fornita dal D.G. è chiara ed inequivocabile sia nel rapporto di gara che nel suo supplemento. L’identificazione del calciatore è pertanto da non porre in discussione. Il Collegio rileva, fra l’altro, come la difesa della reclamante sul punto è del tutto fallace in quanto unicamente improntata sul disconoscimento del soggetto autore del fatto, senza portare alcun mezzo di prova, come ad esempio la richiesta di un riconoscimento formale. Orbene come può inoltre non essere sanzionato un calciatore che viene espulso per doppia ammonizione visto che la sanzione, nel settore, è automatica? Da ciò si rileva come la giustificazione addotta altro non sia che un espediente frettoloso e di comodo per evitare una sanzione al calciatore, infliggendola invece ad un dirigente. Anche in tema di sanzione economica la difesa della reclamante appare fallace riportando a propria discolpa unicamente un fatto che poco incide sugli accadimenti nel loro complesso e comunque arbitrariamente considerato. Ad ogni buon conto, oltre ad essere, nel caso di specie, puntuale e precisa, la versione dell’arbitro costituisce prova privilegiata nell’ambito normativo domestico ed alcuna perplessità può sorgere in merito ai fatti oggetto di esame. Le sanzioni, a parere del Collegio, appaiono inoltre ben graduate dal D.G. in relazione ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it