COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 22 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dall’ACD Salutio avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Giaccherini Antonio fino al 13.01.2012. C.U. N° 19 del 13.10.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 22 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto dall’ACD Salutio avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Giaccherini Antonio fino al 13.01.2012. C.U. N° 19 del 13.10.2011 Il G.S. squalificava fino al 13 gennaio 2012 il calciatore Giaccherini Andrea poichè espulso per aver offeso il D.G., alla notifica afferrava il braccio dell’arbitro e, stringendolo con forza, profferiva frase minacciosa. Uscendo dal campo persisteva nel proprio contegno intimidatorio. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società, fornendo la propria versione dell’accaduto. Di fatto, evidenzia come certe frasi non fossero dirette al D.G.; ammette il contatto al braccio del D.G. solo come gesto per richiamare l’attenzione. Nega talune frasi riportate sul referto. Nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, il D.G. conferma quanto indicato nel rapporto, precisando i motivi per cui certe frasi sicuramente furono profferite al suo indirizzo, e ribadendo le modalità con cui l’incolpato afferrava il suo braccio. Il reclamo non merita accoglimento. Preliminarmente questo Collego ribadisce come non possa essere ammessa, in questo tipo di procedimento, alcuna prova testimoniale, nemmeno quella del singolo tesserato direttamente coinvolto e sanzionato, avendo reclamato la società e non il diretto interessato in proprio. Ciò detto, il Collegio passa a decisione. La versione del D.G. è assolutamente chiara, e la versione della reclamante, tendente a minimizzare i singoli episodi, non trova alcun concreto riscontro. Sull’entità della sanzione, questa appare equa e ben calibrata sui fatti ascritti, e tenuto conto della mancanza di dolore segnalata dall’arbitro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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