COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 07/ stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Società Chiesanuova 1975 A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha accolto il reclamo dell’A.S.D. Cortona Camucia relativo alla gara, disputata in data 11/09/2011, che ha visto opposte le due squadre. (C.U. n. 16 del 29/09/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 07/ stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Società Chiesanuova 1975 A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha accolto il reclamo dell’A.S.D. Cortona Camucia relativo alla gara, disputata in data 11/09/2011, che ha visto opposte le due squadre. (C.U. n. 16 del 29/09/2011) Il G.S.Territoriale per la Toscana ha accolto, con il C.U. n. 16 del 29 settembre u.s., il reclamo con il quale l’A.S.D. Cortona Camucia rilevava la irregolarità nella partecipazione di un calciatore della squadra della Società Chiesanuova 1975 A.S.D. alla gara disputata tra le due compagini il giorno 11 settembre precedente. Avverso tale decisione reclama la Società Chiesanuova 1975 A.S.D. la quale, non contestando in punto di fatto la decisione, solleva eccezione di carattere formale sostenendo di non aver mai ricevuto dalla controparte la raccomandata contenente la copia del reclamo inoltrato al G.S.T. intendendo con ciò, evidentemente, riferirsi all’art. 33, comma V, del C.G.S.. Tale norma recita testualmente “………..Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, alla eventuale controparte.” La norma pone quindi a carico della parte reclamante, quale unico obbligo, l’invio della copia del reclamo alla controparte, invio che deve essere eseguito ai sensi del comma 7 dell’art. 38 del C.G.S.. A tal proposito la Commissione rileva che la Giustizia Sportiva è dotata di un proprio corpo di norme che ne regolano l’attività essendo tenuta unicamente ad osservare, per quanto attiene l’ordinamento nazionale, i principi generali del diritto di detto ordinamento. Passando all’esame della documentazione in possesso del Collegio si evince che l’obbligo di cui all’art. 33 del C.G.S. è stato osservato e che la raccomandata relativa al reclamo proposto innanzi il G.S.T. è stata restituita, inesitata, all’A.S.D. Cortona Camucia con la dicitura “per compiuta giacenza”. Questo l’iter del plico accertato da questa Commissione: la raccomandata è stata accettata in data 17 settembre 2011 dal Centro Postale di Cortona Camucia, ed è stata posta in giacenza presso il centro postale di Prato - Martini a decorrere dal 20 settembre c.a., dopo che ne era stata data notizia al destinatario, come evidenziato sulla ricevuta di restituzione al mittente. Si rileva che con la dicitura “compiuta giacenza”, l’Ufficio postale indica che l’indirizzo del plico è corretto, e che il destinatario, sebbene sia stato individuato, non ha ritenuto di dover procedere al ritiro. Ciò è evidente per il fatto che, in ogni altro caso, il plico sarebbe stato restituito con una della altre diciture in uso agli Uffici postali, chiaramente interpretabili, aventi carattere indubbiamente oggettivo, ovvero: “sconosciuto all’indirizzo” o “destinatario sconosciuto”; “indirizzo errato”; “respinto dal destinatario. Ad adiuvandum, e senza che ciò costituisca applicazione pedissequa delle norme del rito ordinario, si osserva che anche nel campo civilistico la lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta. Da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza da parte del ricevente. Il comportamento della Società A.S.D. Cortona Camucia è stato quindi corretto e compiuto nell’osservanza della normativa vigente. Vi è semmai da rilevare che il mancato ritiro della raccomandata costituisce di per sé elemento di negligenza da parte del destinatario con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, nulla può essere addebitato alla Società mittente. Deve inoltre rilevare il Collegio come nessun argomento venga proposto dalla reclamante in ordine alla effettiva posizione del calciatore che si è ritrovato in posizione irregolare in occasione della gara A.S.D. Chiesanuova 1975 / A.S.D. Cortona Camucia del giorno 11.9/2011. Il Collegio non può comunque sottacere “ad abundantiam” e sia pure sotto un marginale aspetto di carattere sostanziale, che la Società Sporting Chiesanuova A.S.D. ha la propria sede in Prato, via Tirso n. 7 e che, secondo quanto pubblicato sull’Annuario delle Società Toscane del C.R.T. per la stagione 2011/2012, il campo di giuoco di detta Società è ubicato in via Tirso n. 11. Senonché, nel caso di specie, con la numerazione 7 – 11 si identifica un complesso misto sportivo - residenziale aggettante su un’unica superficie connotata dai numeri civici 7, campo sportivo, il cui cancello di ingresso è corredato da un cassetta della posta con sopra indicato: A.S.D. Chiesanuova 1975; n. 9, cancellino di accesso relativo a piccolo viale di accesso al fabbricato; n. 11, rampa garage. A ridosso del campo sportivo esiste un fabbricato condominiale identificato dal n. 13, mentre proprio di fronte ad esso è collocato lo stabile indicato con il n. 5, per cui, appare del tutto incredibile, proprio sotto l’aspetto dello stato dei luoghi, che per la durata di un mese, a campionato in corso, la società destinataria non sia venuta a conoscenza dell’esistenza del plico ad essa indirizzata. E’ evidente piuttosto, in questo caso, che il mancato ritiro è dovuto, non già all’impossibilità da parte del destinatario di venire a conoscenza dell’esistenza di una raccomandata, quanto al tentativo maldestro e assolutamente deprecabile sotto l’aspetto comportamentale, di evitare gli effetti di una decisione che non poteva essere impugnata in alcun modo sotto il profilo dello stretto merito. Il Collegio, esaminato il reclamo sotto ogni possibile aspetto, passa a decisione ritenendo del tutto infondata l’eccezione sollevata, peraltro priva di ogni supporto probatorio. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo.
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