COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 34 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da S.P.D. Audax Rufina avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il sig. Zupo Mattia fino al 31.01.2012. C.U. N° 19 del 19.10.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.27 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 34 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da S.P.D. Audax Rufina avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il sig. Zupo Mattia fino al 31.01.2012. C.U. N° 19 del 19.10.2011 Il G.S. comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Zupo Mattia “per aver profferito espressioni irriguardose verso il D.G. e, afferratolo per il braccio sinistro, lo strattonava per alcuni secondi, senza tuttavia procurargli dolore, reiterando le proteste. Sanzione aggravata poichè capitano”. Avverso tale provvedimento presentava reclamo la società, evidenziando – in sostanza – come i fatti non si sarebbero svolti come indicato dall’arbitro. In particolare, precisa come il calciatore abbia solo toccato il braccio del D.G. per attirarne l’attenzione, e senza profferire frasi irriguardose. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione. Il Direttore di gara, con il supplemento di rapporto chiesto ai fini istruttori, conferma sia le frasi irriguardose sia lo strattonamento, escludendo che si sia trattato di un gesto per attirare l’attenzione. Alla luce di quanto sopra, quindi, la versione dell’accaduto fornita dalla reclamante appare priva di pregio. Ritiene, però, questo Collegio, (ribadendo che le eventuali richieste di audizione debbano essere espresse ritualmente) che in merito all’entità della sanzione si possano ravvedere dei margini per una sua rivisitazione. Infatti, il D.G. scrive e ribadisce la totale assenza di dolore durante lo strattonamento, e le frasi, in effetti, appaiono senz’altro irriguardose e non offensive. Ragioni di equità, anche con riferimento a recenti fattispecie esaminate, inducono a ridurre la squalifica comminata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al 31.12.2011. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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