COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA USD CASTIGLIONESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ENEA – CASTIGLIONESE DISPUTATA A S. ENEA DI PERUGIA IL 23.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 350,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 18/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA USD CASTIGLIONESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ENEA - CASTIGLIONESE DISPUTATA A S. ENEA DI PERUGIA IL 23.10.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 350,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17 novembre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione. Alla udienza era presente l’arbitro della gara ed era altresì presente il rappresentante della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, presa visione degli atti ufficiali della gara, in particolare del referto arbitrale, ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e sentito il rappresentante della società osserva quanto segue. Risulta pacifico, in quanto non contestato, che alcuni sostenitori della società Castiglionese, al termine della gara, al di fuori del recinto di gioco offendevano l’arbitro. Al contrario, anche alla luce di quanto dichiarato dal direttore di gara in sede di audizione, non vi è prova che le persone che si trovavano all’interno del recinto di gioco e riconducibili alla società Castiglionese non fossero autorizzate, così come risulta pacifico che dall’interno del terreno di gioco non veniva proferito all’indirizzo dell’arbitro alcuna offesa. Alla luce di quanto precede, in accoglimento del reclamo, appare equo a questa Commissione ridurre l’ammenda contenendola ad €. 200,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce l’ammenda inflitta alla società USD Castiglionese ad €. 200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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