DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 9/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VILLALVERNIA VAL BORBERA – SANTHIA CALCIO GARA DELL’ 8 OTTOBRE 2011:

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 9/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VILLALVERNIA VAL BORBERA – SANTHIA CALCIO GARA DELL’ 8 OTTOBRE 2011: Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della società SANTHIA CALCIO, con il quale si deduce che la società VILLALVERNIA VAL BORBERA ha fatto partecipare alla gara n° 4 calciatori fuori quota; - esaminati gli atti ufficiali, dai quali si rileva che la società VILLALVERNIA VAL BORBERA ha inizialmente impiegato n° 3 giocatori “fuori quota” (n° 3 Benedetti Luca; n° 4 Guaraglia Matteo; n° 6 Manno Andrea) ed al 37° del secondo tempo, a seguito di una sostituzione (n° 3 Benedetti Luca), ha impiegato un altro calciatore “fuori quota” (n° 13 Buscaglia Mattia); - rilevato che tale condotta comporta la violazione di quanto disposto alla lettera M del C.U. n.1 del 1° luglio 2011, nonché la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, così come previsto dall’art. 17 comma 5 lett. A) del CGS, trattandosi di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara; - considerato che di nessun pregio appaiono le controdeduzioni fatte pervenire da parte della società VILLALVERNIA VAL BORBERA; P.Q.M. Delibera: 1. di accogliere il reclamo; 2. di infliggere alla società VILLALVERNIA VAL BORBERA la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: VILLALVERNIA VAL BORBERA – SANTHIA CALCIO 0-3; 3. di non addebitare la tassa di reclamo.
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