LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 22 novembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 22 novembre 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Juve Stabia hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 - n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.