LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 29 novembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. BRESCIA – Soc. ALBINOLEFFE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 29 novembre 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Gara Soc. BRESCIA – Soc. ALBINOLEFFE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 12.15 del 28 novembre 2011) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, circa la condotta tenuta al 25° del secondo tempo dal calciatore Domenico Germinale (Soc. Albinoleffe)
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
ritenuto che la lettura labiale delle parole pronunciate dal calciatore nelle circostanze indicate non costituisce prova certa, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, in ordine all’effettiva pronuncia di espressioni blasfeme, sanzionabile ex art. 19 – co. 3 bis, CGS,
P.Q.M.
delibera non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Domenico Germinale (Soc. Albinoleffe), a seguito della segnalazione del Procuratore federale.