LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 6 dicembre 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 6 dicembre 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quattordicesima giornata andata
sostenitori delle Società Chievo Verona-Fiorentina-Lazio-Parma hanno, in violazione della
normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.