F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011 3) RICORSO U.S. PALESTRINA ITOP SS ARL D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COLANTONI FRANCESCO SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011 3) RICORSO U.S. PALESTRINA ITOP SS ARL D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COLANTONI FRANCESCO SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011) Con ricorso ritualmente proposto la U.S. Palestrina ITOP S.S. A R.L. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., seguito gara Palestrina ITOP/Calcio Sora del 2.10.2011, ha irrogato al calciatore Colantoni Francesco la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, dopo la notifica di un provvedimento disciplinare, protestato nei confronti del Direttore di gara con termini irriguardosi e proferendo bestemmie. Con i motivi scritti ha eccepito che analoghi comportamento irriguardosi erano stati sanzionati con una sola giornata di squalifica ed in tal senso rassegnava le sue conclusioni. Alla seduta del 13.10.2011, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – 3a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva questa Corte che la sanzione irrogata in prime cure è del tutto congrua in applicazione dei novellati artt. 65, comma 5, N.O.I.F., 19, comma 3 bis e 4 lett. a), C.G.S.. Il Colantoni, infatti, dopo avere subito una ammonizione per proteste nei confronti del Direttore di gara, ha reiterato la sua condotta pronunciando termini irriguardosi ed offensivi ed una espressione blasfema. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Palestrina ITOP SS ARL D. di Palestrina (Roma). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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