F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011 1) RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PEDOTTI MARCO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/ACQUI CALCIO 1911 DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011
1) RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PEDOTTI MARCO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/ACQUI CALCIO 1911 DEL 2.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)
Al 21° del secondo tempo, della gara Fogore Caratese/Acqui Calcio disputata il 2.10.2011, il calciatore Pedotti Marco della società Fogore Caratese colpiva con un pugno al viso un calciatore avversario. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Fogore Caratese chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Pedotti non intendeva in alcun modo recare danno all’avversario, a mezzo di una condotta violenta, ma intendeva unicamente interrompere in qualche maniera la sua azione così ponendo in essere una condotta meramente fallosa, colpendo non il viso dell’avversario, ma la zona posta tra la parte posteriore del collo e la spalla. Evidenziava nell’impugnazione che non vi erano precedenti specifici a carico del calciatore e comunque meritava tutte le attenuanti, chiedendo altresì di dichiarare utilizzabile il video della partita da cui era possibile evincere la fase del gioco in questione. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Pedotti ha colpito volontariamente un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti. Ancora nessuna giustificazione può essere determinata dalla circostanza evidenziata dello stato di necessità di interrompere il gioco avversario, poiché ciò, a prescindere dalla veridicità o meno di detta circostanza, poteva avvenire nel pieno rispetto delle regole sportive senza che ciò trasmodasse in comportamento violento. A nulla possono poi valere i richiami a precedenti comportamentali assolutamente ininfluenti nell’inquadramento della fattispecie concreta. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l’esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Verano Brianza (Monza e della Brianza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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