F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 20 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 6 dicembre 2011 1) RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI ADDEBITATI AL PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, CARLO SPARACO, AL CALCIATORE OLCESE EMILIANO ED AL SIG. ERRICO FALOCCO (EX ART. 1 COMMA 5 DEL CGS) – NOTA N°. 7139/1693PF09-10/SP/AM DEL 31.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 29.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 20 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 6 dicembre 2011 1) RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI ADDEBITATI AL PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, CARLO SPARACO, AL CALCIATORE OLCESE EMILIANO ED AL SIG. ERRICO FALOCCO (EX ART. 1 COMMA 5 DEL CGS) - NOTA N°. 7139/1693PF09-10/SP/AM DEL 31.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 29.9.2011) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20/CDN del 29.9.2011, a seguito di deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe a carico della società Casertana F.C. S.r.l. a causa dei comportamenti posti in essere: - dal suo Presidente e legale rappresentante, sig. Carlo Sparaco, al quale è stato imputato di aver svolto mansioni per le quali non era abilitato in quanto non iscritto nel foglio di censimento e perché iscritto nell’albo degli allenatori presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.; - dal suo tesserato, all’epoca dei fatti, signor Emiliano Olcese, per aver descritto fatti e circostanze di rilievo disciplinare non veritiere in quanto non avrebbero trovato riscontro con altre testimonianze univoche e scevre di contraddizioni. .Avverso tale provvedimento la società Casertana F.C. S.r.l., con atto del 29.9.2011, ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.10.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. di Caserta, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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