F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011 1) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S., SIG. IVAN GIORGIO MINERVA (ALL’EPOCA DEI FATTI A.E. PRESSO CRA LOMBARDIA – SEZIONE MILANO) AVVERSO LE DELIBERE: N. 017 DEL 29.9.2010 – COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.; N. 034 DEL 22.12.2010 – COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.; N. 052 DEL 20.06.2011 – COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –Sezioni unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 6 dicembre 2011
1) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S., SIG. IVAN GIORGIO MINERVA (ALL’EPOCA DEI FATTI A.E. PRESSO CRA LOMBARDIA – SEZIONE MILANO) AVVERSO LE DELIBERE:
N. 017 DEL 29.9.2010 – COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.;
N. 034 DEL 22.12.2010 - COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A.;
N. 052 DEL 20.06.2011 - COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO A.I.A)
1. È pervenuta all’attenzione di Questa C.G.F. una “richiesta di revisione su delibere A.I.A. a carico dell’allora associato Ivan Giorgio Minerva sezione di Milano”. Dall’esame della documentazione acquisita al procedimento si desume che l’istante Ivan Giorgio Minerva è stato sottoposto, quale arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Milano, ad un primo procedimento disciplinare innanzi alla Commissione di disciplina A.I.A. presso il Comitato regionale Lombardia, all’esito del quale è stata al medesimo applicata la sanzione della sospensione temporanea della durata di mesi 6 e, precisamente, dal 26.6.2010 al 23.12.2010. Il provvedimento di sospensione ha trovato conferma nella decisione della Commissione di disciplina d’Appello A.I.A., assunta con delibera n. 017 del 29.9.2010. L’odierno istante è stato, poi, sottoposto ad altro procedimento disciplinare, «per aver riportato in due memorie difensive dirette alla Commissione di Disciplina Regionale giudizi e commenti irrispettosi dell’operato del Presidente del CRA Lombardo e della Procura Arbitrale, e ciò in violazione dell’art. 40, comma 3, lettere A e B del Regolamento A.I.A.». Detto procedimento è stato definito con delibera in data 1.10.2010 della Commissione Disciplinare Regionale della Lombardia, con la quale è stato adottato il provvedimento della sospensione di mesi quattro a decorrere dal 24.12.2010 (ossia, a partire dal termine della precedente sospensione) al 23.4.2011. L’appello proposto dal Minerva avverso il predetto provvedimento veniva respinto dalla Commissione di disciplina d’Appello A.I.A. con delibera n. 034 del 22.12.2010. Successivamente, con delibera n. 016 del 24.1.2011, la Commissione Nazionale di Disciplina A.I.A. disponeva il ritiro della tessera. La sanzione veniva decisa all’esito del procedimento disciplinare aperto con contestazione presidenziale a carico dell’a.e. Ivan Giorgio Minerva, per le violazioni dell’art. 40, comma 3, lett. a), b), c), e), ed f) del Regolamento A.I.A. per quanto di seguito indicato:
«-per aver redatto ed inviato le lettere datate 1.07.2010, 5.07.2010, 6.09.2010, 1.10.2010, 6.10.2010 e 7.10.2010 al Presidente della Commissione disciplinare regionale Lombardia dal contenuto gravemente lesivo della reputazione dello stesso, dal tono irriguardoso, offensivo e minaccioso, non rispettoso dei ruoli istituzionali dell’A.I.A.;
-per aver pubblicato su facebook ed inviato il 3.10.2010 all’a.f.q. Valerio Valensin, sostituto procuratore arbitrale, una dichiarazione dal tono sarcastico, irriguardoso, ingiurioso, minaccioso ed inequivocabilmente riferibile al presidente CRA Lombardia, al presidente dell’A.I.A. ed al presidente della Commissione di disciplina regionale Lombardia;
-per aver inviato al presidente della F.I.G.C. dott. Giancarlo Abete la lettera datata 5.10.2010, indirizzata per conoscenza al presidente A.I.A. a.b. Marcello Nicchi, all’.a.b. Alfredo Trentalange, a tutti gli organi di giustizia domestica, a tutte le Sezioni d’Italia, dal contenuto gravemente lesivo della reputazione del Presidente CRA Lombardia, della Procura arbitrale, delle Commissioni di Disciplina e dello stesso Presidente dell’A.I.A.;
-per avere inviato il 6.10.2010 all’a.f.q. Valerio Valensin, sostituto procuratore arbitrale, una dichiarazione dal tono irriguardoso, ingiurioso, minaccioso e lesivo della reputazione del Presidente CRA Lombardia, del Presidente A.I.A. e di altri associati. Con le aggravanti di cui all’art. 7 comma 4 lett. b), c) e d) delle Norme di disciplina». Avverso siffatto provvedimento proponeva appello il Minerva, eccependo, in via preliminare, vizio procedurale connesso all’asserito tardivo deposito della decisione. Con delibera del 3.6.2011, la Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A., preliminarmente disattesa, poiché infondata tanto in fatto, quanto in diritto, l’eccezione preliminare svolta dall’appellante, ritenuta la decisione di prime cure fondata su prove documentali, reputava congrua la sanzione irrogata del ritiro della tessera, così confermando l’impugnata decisione.
2. Dei sopra richiamati provvedimenti disciplinari, il sig. Ivan Giorgio Minerva chiede la revisione, poiché sussisterebbe prova documentale atta a dimostrare la sua «totale estraneità ai fatti contestati». Quanto, particolarmente, alle prime due delibere sopra citate ed al relativo provvedimento di sospensione per mesi sei, deduce l’istante che le stesse «si basano su una visione distorta e personale di un filmato (allegato) senza omologazione e tagliato di 50 minuti -tra l’altro in categorie dove la prova televisiva- essendo una gara di “promozione”, non è ammessa come da regolamento F.I.G.C. (cit. con riferimento alle categorie professionistiche)». Evidenzia, peraltro, il ricorrente, come ciò rappresenti un errore “de fatto”, atteso che i Collegi giudicanti «hanno usato come prova qualcosa, che vista la categoria di appartenenza, non lo è, creando un pericoloso precedente». Ma a parte ciò, il sig. Ivan Giorgio Minerva ritiene grave quello che definisce «il sovvertimento dell’ordine gerarchico attuato dall’A.I.A.», atteso che il G.S. territoriale, in seguito al ricorso proposto dalla società, sentito l’arbitro «che ha spiegato come la dinamica delle azioni dovesse essere ricondotta a “lievi contatti fisici e frasi irriguardose”, ha ritenuto di decurtare la squalifica ad un calciatore e soprattutto di non richiedere nessun supplemento di rapporto all’arbitro in questione, né tampoco di segnalare il medesimo arbitro agli organi inquirenti della F.I.G.C., come avrebbe potuto e anzi dovuto ove il rapporto e la successiva chiarificazione non fossero stati genuini e corrispondenti al vero». Censura, dunque, il ricorrente l’«indubbio disconoscimento dell’autorità della F.I.G.C.», come anche la «spinta indipendenza dell’A.I.A. che non trova ragione nel nostro Statuto Federale» e contesta, peraltro, il fatto che alcune delle affermazioni e confessioni allo stesso ascritte non sarebbero, in realtà, mai state «pronunciate, né mai pensate, né mai messe a verbale». Per quanto concerne le altre due successive delibere di applicazione della sanzione della sospensione per mesi quattro, osserva -tra l’altro- l’istante come le contestazioni mosse, su presunti comportamenti irriguardosi e frasi manchevoli dello spirito di colleganza, non dovrebbero trovare status in alcun ordinamento. Evidenzia, poi, il fatto che ha più volte avuto modo di spiegare il tenore effettivo e la reale consistenza di dette frasi che, peraltro, rivestirebbero natura innocua. Per quanto, in particolare, concerne le «prime due frasi» lamenta, segnatamente, il ricorrente, la circostanza che i documenti che scriminano o giustificano e spiegano la sua condotta «non sono stati presi in considerazione in nessuna fase del dibattimento, cagionando un gravissimo handicap nella formulazione della fase dibattimentale e della conseguente sospensione». Mentre «la terza frase che ha portato alla sospensione di mesi quattro “mi auguro che nessun testimone, per salvare l’allora vice-Presidente regionale dichiari il falso”, non è altro che la citazione di un fatto veramente accaduto e di cui ho portato i testimoni, testimoni che ovviamente non sono stati presi in considerazione». Quanto alle delibere relative alla decisione di ritiro tessera, l’istante afferma - tra l’altro – che «come potrete leggere nelle pagine degli allegati, quello che tono più tono meno è una semplice denunzia di un sistema con gravi mancanze, troppe ombre, fatto da un ragazzo senza possibilità di carriera, che arbitra senza soldi, in categorie semi-amatoriali e dilettantistiche, è divenuto il casus belli per estromettermi dall’A.I.A.». Lamenta, ancora, l’istante che le sue denunzie di irregolarità, «di fatti vergognosi, di cui le prove documentali nonché i testimoni troverete nei documenti allegati, non sono mai stati vagliati».
3. Questa C.G.F., si è riunita in sezione unite il giorno 10.10.2011. Nel corso del dibattimento, la Corte ha invitato le parti a soffermarsi esclusivamente sulla questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso per revisione proposto dal sig. Ivan Giorgio Minerva. Tanto l’istante quanto l’a.f.q. Antonio Monti e il rappresentante della Procura A.I.A. hanno esposto le loro tesi sul predetto profilo pregiudiziale. In particolare la Procura arbitrale ha eccepito difetto di contraddittorio (perché il ricorso non è stato notificato alla Procura A.I.A.) ed inammissibilità del ricorso (poiché l’art. 39 CGS si riferisce alle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva e non anche a quelle delle Commissioni A.I.A.). All’esito della discussione, la Corte si è riservata di decidere, avvisando le parti del procedimento che, terminato l’esame preliminare, laddove la riserva fosse stata sciolta in senso favorevole all’ammissibilità del ricorso, sarebbe stata fissata nuova seduta, onde consentire alle parti interessate di sviluppare le loro argomentazioni difensive nel merito della controversia.
4. Al termine della camera di consiglio questa Corte ha emesso la propria decisione di cui al dispositivo, ritenendo inammissibile il ricorso per revisione proposto dal sig. Ivan Giorgio Minerva ex art. 39 C.G.S., per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. Appare, preliminarmente, opportuno ricordare tenore e portata dell’art. 39 C.G.S., in forza del quale possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, «tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili». Ma prima, ancora, dell’esame del profilo della eventuale sussistenza delle condizioni legittimanti che già, in qualche modo, attengono al merito del giudizio, questa Corte è tenuta a valutare la propria legittimazione a decidere. In tale prospettiva, occorre, anzitutto, osservare che l’interpretazione, tanto letterale, quanto sistematica, della norma avuto anche riguardo al contesto normativo nel quale la stessa è inserita, non consente di ricomprendere le Commissioni Disciplinari A.I.A. nell’ambito del riferimento, effettuato dal comma 1, agli Organi della giustizia sportiva le cui decisioni sono suscettibili di essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale. Del resto, le predette Commissioni Disciplinari A.I.A. non sono ricomprese nella dettagliata esposizione degli Organi di giustizia sportiva fatta dagli artt. 28 e segg. dello stesso C.G.S.. Ciò osservato, occorre, poi, rilevare come la possibilità del ricorso per revocazione di una delibera (definitiva) delle Commissioni disciplinari A.I.A. sia espressamente prevista e disciplinata dalle stesse disposizioni dell’A.I.A. Infatti, ai sensi dell’art. 13 delle Norme di disciplina dell’A.I.A., qualificabile in termini di norma di chiusura del sistema, «nel caso risulti inoppugnabilmente provato da altro giudizio o da confessione scritta di un associato che una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado è stata viziata da prove false ovvero che siano sopravvenute in ordine al caso deciso da tale delibera nuovi elementi di prova che, da soli o uniti a quelli già esaminati, rendano evidente la necessità di una nuova decisione, l’associato che sia stato riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare comportante una sanzione disciplinare di sospensione superiore ad un anno o di ritiro della tessera può proporre alla Commissione di disciplina di appello un ricorso scritto per revisione, da inoltrare a mezzo lettera raccomandata A.R., comunicata in copia alla Procura arbitrale, entro e non oltre il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della delibera impugnata». Il rimedio, dunque, avverso le sanzioni più gravi inflitte dalle Commissioni Disciplinari A.I.A. di qualsiasi grado, è quello del ricorso alla Commissione di Disciplina d’Appello. Rimedio, peraltro, nel caso di specie, già esperito dallo stesso istante che, con ricorso, appunto, datato 28 marzo 2011 ha proposto istanza di revisione ex art. 13 delle Norme di Disciplina A.I.A., lamentando una valutazione falsata delle prove da parte delle Commissioni giudicanti, nonché la contrarietà delle motivazioni delle decisioni agli elementi probatori apportati ai due procedimenti, con conseguente, asserito, sviamento dell’apparato logico-motivazionale rispetto al panorama probatorio disponibile. Il ricorso è stato, però, dichiarato inammissibile dalla Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A. che, premesso come per la sua natura eccezionale, lo strumento processuale utilizzato, «non può certamente prestarsi ad interpretazioni analogiche che ne consentano l’utilizzo al di là delle specifiche ipotesi per cui questo è previsto», ha rilevato come, nel caso di specie, non si versa in alcuna delle ipotesi normativamente richiamate. Non solo, infatti, la sanzione impugnata non è superiore alla soglia prevista dal sopra citato art. 13, ma, in ogni caso, «non è dato rinvenirsi nel ricorso per revisione la ricorrenza delle prove inoppugnabilmente da ritenersi false da cui potrebbe scaturire l’esperibilità del procedimento attivato in questa sede». Deve inoltre evidenziarsi come, nella fattispecie, non sia ravvisabile alcun problema sotto l’aspetto del rapporto sussistente tra la giurisdizione domestica, propria dell’A.I.A. e quella della F.I.G.C., che ha competenza su tutti i tesserati ad essa afferenti, compresi gli arbitri. Non residua, infatti, in ordine ai fatti contestati all’istante, una competenza di questa Corte, considerato che le contestazioni di cui trattasi hanno natura squisitamente disciplinare. In particolare non risulta, nel caso di specie, in alcun modo integrata l’ipotesi della violazione di norme federali «commessa in concorso con altro tesserato o società» di cui all’art. 3, comma 3, Regolamento A.I.A. Sotto tale profilo, dunque, non può trovare adesione l’assunto difensivo ben illustrato, in sede di audizione innanzi a questa Corte, dall’a.f.q. Monti, secondo cui sussisterebbe la competenza della C.G.F., in quanto A.I.A. Il ricorrente, se è vincolato, nei limiti della giurisdizione domestica, alle regole proprie specificamente dettate per gli arbitri, deve, in quanto arbitro e tesserato F.I.G.C., ritenersi anche assoggettato alla normativa in materia di giustizia sportiva dettata dalla Federcalcio. La disamina della suddetta prospettiva richiede, anzitutto, una lettura attenta dell’invocato dato normativo, che così testualmente recita:
«1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della F.I.G.C. per le violazioni delle norme federali.
2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’A.I.A. per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della F.I.G.C.. 3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura Federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della F.I.G.C., nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso». Muovendo dal citato dato positivo, non si può che constatare come le incolpazioni sopra in sintesi riferite, che rilevano ai fini del presente giudizio, integrano fattispecie di carattere tecnico e comportamentale, per le quali è sottratta la più ampia competenza giurisdizionale della F.I.G.C.. Del resto, anche sul piano formale al ricorrente è stata complessivamente contestata la violazione dell’art. 40, comma 3, lett. a), b), c), e), f) ed h) del Regolamento A.I.A., la cui cognizione, come visto, è espressamente attribuita alla potestà disciplinare domestica dell’A.I.A.. Come già osservato in precedente analogo procedimento dalle Sezioni unite di questa C.G.F., dall’analisi generale di detti rilievi (prescrizioni ed obblighi) emerge, chiaramente, che non ci si trova in presenza di divieti relativi ad attività di carattere squisitamente tecnico, attinenti alla funzione arbitrale, ma si è anche in presenza di violazioni comportamentali che impongono, però, il giudizio di organismi di Giustizia domestica altamente specializzati, come lo sono quelli previsti dall’art. 28 del Regolamento A.I.A., composti appunto da arbitri benemeriti o da arbitri fuori quadro e, pertanto, particolarmente adatti a giudicare “mancanze” di ordine tecnico e/o comportamentale (cfr. C.G.F., Sez. Un., 19 marzo 2010, Com. Uff. n. 247/CGF). Orbene, alla luce di quelle che sono le doglianze mosse nei confronti del ricorrente, questa Corte non può che prendere atto del sopra citato dato normativo (oltre che della competenza ormai radicatasi ed affermata con decisioni degli Organi disciplinari A.I.A. che hanno acquisito autorità di giudicato) e, quindi, della circostanza che, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 3 e 40 del Regolamento A.I.A., la fattispecie dedotta in giudizio rimarrebbe, comunque, assoggettata agli Organi di giustizia dell’A.I.A. Per l’effetto, per quanto occorra, non può che affermarsi, per i fatti contestati, la sussistenza della giurisdizione esclusiva domestica dell’A.I.A In definitiva, l’istanza è inammissibile, poiché il ricorso per revisione di una delibera definitiva di una Commissione di disciplina di qualsiasi grado dell’A.I.A. può essere unicamente proposto innanzi alla Commissione di Disciplina d’Appello A.I.A. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Ivan Giorgio Minerva. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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