LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 138 del 09/04/09 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe GRUPPOSO/POL.ADRANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 138 del 09/04/09 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe GRUPPOSO/POL.ADRANO Con Racc.A.R. in data 10/03/2009 il sig.Giuseppe GRUPPOSO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ADRANO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2008/09 di complessivi €.4.000,00 Precisando di aver percepito rate per €.2.600,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €,1.400,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla controparte, giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Giuseppe GRUPPOSO, nei confronti della Società POL.ADRANO, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D. Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it