CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 32 del 22/12/2011 Federazione Italiana Turismo Equestre trec-ante / Federazione Italiana Sport Equestri L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 27/2011, presentato in data 12 ottobre 2011 dalla Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante (FITETREC-ANTE), rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Lombardi e Alessandra Costanza contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rappresentata e difesa dall’avv. Santi Dario Tomaselli

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 32 del 22/12/2011 Federazione Italiana Turismo Equestre trec-ante / Federazione Italiana Sport Equestri L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 27/2011, presentato in data 12 ottobre 2011 dalla Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante (FITETREC-ANTE), rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Lombardi e Alessandra Costanza contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rappresentata e difesa dall’avv. Santi Dario Tomaselli per l’annullamento previa concessione delle misure cautelari, del provvedimento, di data non conosciuta, con cui la FISE ha organizzato il “Campionato italiano open di team penning” in programma a Milano il 13-16 ottobre 2011 ; del provvedimento, di data non conosciuta, con cui la FISE ha organizzato la “Coppa delle Regioni nell’ambito della Fieracavalli” in programma a Verona il 3 novembre 2011; di ogni altro atto o provvedimento non conosciuto e non comunicato, presupposto, consequenziale o altrimenti connesso e/o collegato alle predette gare, vista l’ordinanza presidenziale resa in data 24 ottobre 2011; udito nell’udienza del 12 dicembre 2011 il relatore, Roberto Pardolesi; uditi, per la parte ricorrente, gli avv.ti Lombardi e Costanza, per la parte resistente l’avv. Tomaselli. Ritenuto in fatto La FITETREC-ANTE è stata riconosciuta come Disciplina associata dal Consiglio nazionale del CONI con delibera in data 25 giugno 2008. Essa è esponente nazionale della Federazione internazionale del turismo equestre (FITE), costituita nel 1974 con competenza relativa al Turismo equestre, Trec e Monta da lavoro. Il suo statuto è stato approvato dalla Giunta nazionale del CONI con delibera in data 21 luglio 2011. A seguito di esposto della FITETREC-ANTE, che lamentava l’organizzazione, da parte della FISE, di competizioni rientranti nella propria competenza statutaria, il CONI convocava le Federazioni interessate per un incontro di chiarimento, tenutosi il 7 luglio 2010, nel corso del quale il Presidente della FISE assicurava che, con la preannunciata imminente modifica statutaria, sarebbe stata riconosciuta la competenza FITETREC-ANTE per tutte le discipline sotto l’egida FITE e si impegnava a far sì che le manifestazioni FISE già programmate per l’anno fossero annullate o svolte in collaborazione con FITETREC-ANTE. A seguito di ulteriori lagnanze per il persistere di comportamenti interferenti, detti impegni venivano precisati nell’ambito di un ulteriore incontro promosso dal CONI in data 3 agosto 2010. Con ricorso innanzi a questa Corte la FITETREC-ANTE denunciava il fatto che, a dispetto degli impegni assunti in sede CONI, la FISE ha continuato, per il 2011, a organizzare manifestazioni agonistiche di competenza FITETREC-ANTE; e chiedeva tutela, anche in via cautelare urgente, per la quale ultima, peraltro, il Presidente di quest’Alta Corte riteneva non doversi disporre, in mancanza di elementi sufficienti sotto il profilo dell’urgenza e del danno grave. La FISE si costituiva in giudizio, depositando memoria e chiedendo il rigetto delle istanze di parte ricorrente. In via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza dell’Alta Corte, in quanto la vertenza non riguardava diritti indisponibili; deduceva, altresì, l’inammissibilità per difetto della notevole rilevanza della controversia; deduceva, inoltre, la mancata sottoscrizione del ricorso della parte, con conseguente inammissibilità dello stesso; altra ragione di inammissibilità veniva individuata nell’omessa notifica ai controinteressati; infine, l’inammissibilità del ricorso era invocata anche sotto il profilo dell’erroneità del petitum, in quanto la richiesta di annullamento degli atti impugnati, proposta in via cautelare, poneva poi capo a domande a contenuto accertativo, inibitorio e prescrittivo. Nel merito, assumeva che la FITETREC-ANTE non potesse vantare potestà regolamentare esclusiva sulle discipline previste dal suo statuto, rispetto alle quali alla FISE andava riconosciuta piena libertà organizzativa. Considerato in diritto 1.- Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso fatte valere dalla resistente. 2.- Esse vanno tutte rigettate. La pretesa inammissibilità derivante dal fatto che la controversia non verte su diritti indisponibili non vale a escludere la competenza della Corte, laddove le parti, come nel caso di specie, non abbiano pattuito la competenza arbitrale. Né può invocarsi l’inammissibilità per difetto di notevole rilevanza, posto che la vicenda comporta il conflitto tra una Federazione sportiva e una Disciplina associata, con ricadute di indubbia delicatezza per il miglior sviluppo del fenomeno sportivo. Egualmente infondata appare l’eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati, che si vorrebbero individuare negli enti organizzatori delle Fiere di Milano e di Verona: si tratta, infatti, di organismi non afferenti al mondo dello sport e, come tali, inidonei a figurare quali controinteressati in una controversia sportiva. La mancata sottoscrizione del ricorso, quand’è viceversa sottoscritta la relativa procura e chiaramente individuato il ricorrente, non dà luogo a vizio rilevante. Resta, infine, l’eccezione relativa all’incongruità del petitum. Al riguardo, la Corte osserva come, alla luce delle inequivoche indicazioni desumibili dal Codice del processo amministrativo, la tutela tenda a uscire dalle strettoie del solco tradizionale e a espandersi oltre l’ambito dell’azione tipica di annullamento del provvedimento viziato, mirando –in una logica tesa all’apprestamento di ogni forma di tutela in vista dell’obiettivo di conseguire un risultato congruo di giustizia- alla più comprensiva salvaguardia degli interessi nell’ambito dell’ordinamento generale. In quest’ordine di idee non può ritenersi precluso alla corte l’accertamento, richiesto inter alia, in ordine alla competenza regolamentare della Disciplina associata ricorrente alla luce della vigente disciplina sportiva. 3.- Nel merito, la FISE nega l’esclusività della competenza regolamentare della FITETREC-ANTE e rivendica piena libertà di organizzazione di manifestazioni agonistiche con riguardo alle discipline che quest’ultima assume di propria pertinenza. Tale posizione diverge da quella ripetutamente espressa in sede CONI e precisata, in particolare, nell’accordo sottoscritto il 3 agosto 2010. La ragione di questo cambio di prospettiva deriva, a detta della resistente, dagli impegni ch’essa si è vista costretta ad assumere, ex art. 14 ter l.287/90, nell’ambito dell’istruttoria avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito al possibile abuso di posizione dominante da parte della Federazione nel mercato dell’organizzazione delle manifestazioni ippiche ed equestri. In base a tali impegni, da tradurre in modifica statutaria e in un regolamento sportivo, la FISE riconosce che l’ambito di attività ad essa riservata è limitato alle sole discipline CIO/FEI svolte in forma agonistica e in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva, con esclusione, quindi, di ogni riserva per la pratica amatoriale di queste stesse discipline e di ogni altra attività equestre. La delibera con cui l’AGCM ha reso obbligatori detti impegni assume, per la FISE, i contorni della causa di forza maggiore, idonei a privare di qualsivoglia vincolatività l’accordo siglato dalle parti nell’agosto del 2010. Mette conto osservare, al riguardo, che il rispetto della disciplina del mercato è condizione fisiologica per i soggetti che vi operano e che gli impegni assunti da un’impresa nell’ambito di un procedimento antitrust sono di natura volontaria, sì che, per essere determinati dall’interessato, non possono mai costituire causa di forza maggiore e giustificare la risoluzione di un previo accordo a carattere vincolante per le parti che lo hanno stipulato. Va poi rilevato che il provvedimento con cui l’AGCM dispone la chiusura del procedimento nei confronti della FISE definisce i comportamenti che quest’ultima si è obbligata a tenere allo scopo di rimuovere le preoccupazioni concorrenziali dell’Autorità. Detto provvedimento definisce, quindi, quale sia il perimetro di attività rispetto al quale la FISE vanta il diritto esclusivo di organizzare manifestazioni agonistiche e, in negativo, le aree rispetto alle quali la Federazione non può arrogarsi analoghe prerogative, in vista della salvaguardia di esigenze concorrenziali. Com’è ovvio, il provvedimento nulla dice in ordine all’eventuale ambito di riserva d’attività per altre entità sportive affiliate al CONI, quale appunto la FITETREC-ANTE. Di là dallo scrutinio dall’AGCM in ordine al corretto dispiegarsi della concorrenza nel mercato, valgono al riguardo le direttive indicate dall’art. 24 dello Statuto CONI, come puntualmente riflesse nell’accordo cui le parti erano pervenute in data 3 agosto 2010. Tale accordo fa stato fra le parti e alla sua osservanza la FISE, in quanto entità facente capo all’organizzazione complessiva del CONI, è tenuta. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ACCOGLIE il ricorso come in motivazione. SPESE interamente compensate DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, il 12 dicembre 2011. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 22 dicembre 2011. F.to Alvio La Face
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