CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 novembre 2011 promosso da: S.S.D. Comprensorio Alto Tirreno e A.S.D.G.S. Bianco contro Lega Nazionale Dilettanti e Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 03 novembre 2011 promosso da: S.S.D. Comprensorio Alto Tirreno e A.S.D.G.S. Bianco contro Lega Nazionale Dilettanti e Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Learco Saporito, in qualità di Presidente
Dott. Antonio Camozzi,Arbitro
Avv. Dello Stato, Giuseppe Albenzio, arbitro,
in data 3 Novembre 2011 presso la sede dell’Arbitrato in Roma ha deliberato il seguente
LODO
Nel procedimento di arbitrato prot. n.2054 del 2 settembre 2011 promosso da:
S.S.D. Comprensorio Alto Tirreno in personale del legale rappresentante p.t. Commissario arch. Francesco GENTILE , con sede in Tortoira (CS) Via J.F. Kennedy n. 30;
A.S.D.G.S. Bianco in persona del legale rappresentante p.t. Presidente sig. Mario CARONE con sde in Bianco (RC) entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Fabrizio DUCA ed elettivamente domiciliate nel suo studio in Chiaravalle (AN), Corso Matteotti n. 75 Parti Istanti
Contro
Lega Nazionale Dilettanti in persona del Presidente p.t. rag. Carlo TAVECCHIO con sede in Roma Piazzale Flaminio n. 9 rappresentata e difesa dagli Avv. Mario GALLAVOTTI e Stefano LA PORTA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma Via Po n. 9 Parti Intimata
E contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in personale del Presidente p.t. Altra parte intimata non costituita
FATTO
La S.S.D. Comprensorio Alto Tirreno corrente in Tortora (CS) di qui in seguito poi CAT – classificata al nono posto del Campionato di Promozione Regione Calabria Girone A stagione 2010/2011, veniva ammessa al Campionato di Promozione 2011/2012 come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regione Calabria (CRC) n. 12 del 5 Agosto 2011.
Espone il CAT di aver comunicato al CRC con due note in data 18 3 26 agosto 2011 dapprima la rinuncia espressa al Campionato di Promozione Calabria, indi la richiesta di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria 2011/2012, ciò a causa di gravi difficoltà economiche ed organizzative ritenute ostative della partecipazione al torneo di categoria superiore. Con una terza nota del 28 agosto 2011 il CAT ribadiva le proprie istanze con invito al CRC , rimasto silente, a recepirle immediatamente.
Il CRC provvedeva in senso negativo in data 31 agosto 2011 osservando che la richiesta del Commissario straordinario del CAT non poteva avere seguito, a motivo che l’organo commissariale istante era sfornito di potere come da verbale del 9 luglio 2011 dell’Assemblea straordinaria dei soci, non comprendente il mandato di rinunciare al campionato, al quale la società era stata peraltro regolarmente iscritta.
Avverso tale decisione il CAT si grava innanzi a questo Tribunale Nazionale assieme alla A.S.D.G.S. Bianco, interessata al subentro nel torneo di promozione. Le parti istanti sostengono:
a) Il Commissario CAT era abilitato a formulare la rinuncia al Campionato di Promozione in forza dell’atto di specificazione dei poteri allegato al verbale d’assemblea 9 luglio 2011, la presa d’atto della rinuncia era atto dovuto dal CRC, per prassi costante e consolidata;
b) Bianco ha diritto alla iscrizione al Campionato di Promozione in sostituzione del rinunciatario CAT risultando primo in graduatoria tra le società non ammesse come da C.TU. n. 12 sopra citato.
Si è costituita l’intimata Lega Nazionale Dilettanti (LND), che ha eccepito l’inammissibilità della domanda svolta da Bianco per carenza d’interesse, mentre ha sostenuto l’infondatezza delle doglianze del CAT e la piena legittimità del diniego opposto dal CRC alla richiesta di declassamento in Seconda Categoria.
La F.I.G.C. non si è costituita.
All’udienza collegiale del 26 ottobre 2011, sentiti i difensori delle parti e su conforme loro richiesta, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio che ha deliberato nella conferenza personale degli arbitri del 3 Novembre 2011.
DIRITTO
1. Il Collegio arbitrale ritiene, in primo luogo, di dover dichiarare inammissibile la domanda proposta dall’A.S.D.G.S: Bianco, in quanto carente di legittimazione ad agire e di interesse. Per vero, con la domanda di ammissione al campionato di promozione Calabria la G.S. Bianco non aziona un diritto giuridicamente apprezzabile ma una mera aspettativa non qualificata, conseguente non solo l’eventuale accoglimento della domanda della S.S.D. Comprensorio Alto Tirreno ma all’esercizio di una potestà di determinazione della Lega Nazionale che non consegue automaticamente l’esclusione del CAT ma anche ad altri fattori, in primo luogo la presenza di domande concorrenti da parte di altre società. Con riferimento peraltro alla prossima annata sportiva , atteso che per quella corrente sono stati già stilati i calendari già iniziate le partita come sottolineato dalla Lega Nazionale Dilettanti convenuta.
2. Passando al merito della causa, il Collegio ritiene che la domanda formulata dal CAT non sia fondata e vada respinta.
Il fulcro della questione ruota intorno agli effetti della deliberazione 9 luglio 211 dell’assemblea straordinaria del CAT ed alla individuazione dei poteri del Commissario Straordinario.
A tale riguardo appare opportuno chiarire che la composizione della compagine sociale e la titolarità delle cariche sono considerate in questo giudizio incidentalmente, al solo fine di valutare la legittimità del diniego opposto dal CRC alla istanza della società per la rinuncia nella stagione 2011/2012 al Campionato di Promozione con iscrizione al Campionato di Seconda Categoria. Tanto perché il diniego oggetto del presente giudizio, è sorretto da un unico motivo l’assenza di potere a formulare l’istanza da parte del Commissario.
Ora, la ripetuta deliberazione 9 Luglio 2011, anche attraverso i chiarimenti forniti dalle parti in udienza, risulta aver prodotto comunque i seguenti effetti: all’esito la società era composta – quanto meno – da due soci superstiti, assenti all’assemblea, tutti i presenti essendosi dimessi (recte avendo esercitato il recesso); l’amministrazione della società “per la gestione corrente compresa l’iscrizione al prossimo campionato di Promozione 2011/2012, al fine di rinnovare integralmente la compagine sociale” era affidata ad un commissario e ad un vice commissario ex soci.
CAT sostiene l’esistenza di un allegato n. 1 al verbale, denominato “Atto di specificazione dei poteri del Commissario” nel quale è prevista la facoltà del Commissario stesso di gestire al meglio l’attività della squadra di calcio, anche mediante revoca dell’iscrizione al campionato se già intervenuta. Dal canto suo il CRC ha denegato il chiesto declassamento basandosi unicamente sul contenuto del verbale, senza prendere in considerazione l’atto di specificazione dei poteri.
Ritiene il Collegio che il Comitato Regionale nella sostanza abbia operato legittimamente, stante la inattendibilità del ripetuto atto di specificazione, come fatto palese delle seguenti circostanze:
il verbale di assemblea non fa menzione di allegati; reca in calce le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; è stato trasmesso al CRC in data 14 luglio 2011; solo esclusivamente (31 agosto 2011) e separatamente l’atto di specificazione è stato trasmesso al CRC; l’atto stesso è sottoscritto in calce da sette soci receduti, fra i quali il presidente dell’Assemblea; manca però la firma del segretario sig. Biagio Aurelio.
Ciò stante, giudica il Collegio che il preteso “allegato 1” al verbale di assemblea, a tacer d’altro, debba essere atto giuridicamente inesistente per carenza di sottoscrizione da parte del segretario dell’assemblea.
Di qui la inesistenza in capo al Commissario del potere ivi contemplato di revoca dell’iscrizione al campionato proprio la sua previsione solo nell’atto secondario dimostra che il potere di revoca non ricavabile dal verbale dell’assemblea del 9/7/2011 dove al contrario si conferivano al Commissario e al Vice Commissario i poteri “per la gestione corrente compresa l’iscrizione al prossimo campionato di Promozione 2011/2012”.
Il Comitato R4gionalke, dunque ha correttamente – ancorchè non tempestivamente – operato nel denegare il declassamento della squadra di calcio a motivo dell’incapacità di agire commissario richiedente.
3. Sulle spese, il Collegio, tenendo conto del comportamento delle parti, anche nella fase pre -processuale, delibera come segue:
a) Fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico , per metà, delle parti istante e, per l’altra metà, della Lega Nazionale Dilettanti le spese e gli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come da separata ordinanza;
b) Condanna le parti istanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Lega Nazionale Dilettanti, liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00); nulla per le spese nei confronti della F.I.G.C. non costituita:
c) Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale.
Così deciso in conferenza personale degli Arbitri, in Roma, 3 Novembre 2011
Learco Saporito
Antonio Camozzi
Giuseppe Albenzio