CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 gennaio 2011 promosso da: Bruno Carpeggiani / Matteo Rubin

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 gennaio 2011 promosso da: Bruno Carpeggiani / Matteo Rubin IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Filippo Lubrano Presidente Prof. Avv. Maurizio Cinelli Arbitro Dott. Felice Maria Filocamo Arbitro Nominato ai sensi dell’art-. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport Riunito in conferenza personale in Roma, Via Flaminia 79 (studio Lubrano), in data 13 gennaio 2011 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE Nel procedimento di arbitrato prot. n. 1467 del 13 luglio 2010 promosso da: Bruno Carpeggiani, in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Società Italiana Managers Group s.r.l., con sede in Forlì, Via A. Costa 53/B, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Miranda e presso lo studio di questo in Cervaro (FR), Via Airelli 12 è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce all’istanza si arbitrato Ricorrente Contro Il sig. Matteo Rubin, residente in Rosa (VI), Via Meucci 15, non costituito in giudizio Resistente Il Collegio Arbitrale, come sopra costituito, premesso Che,con contratto di mandato in data 1 settembre 2007, il calciatore professionista Matteo Rubin conferiva mandato professionale all’agente di calciatori dott.Bruno Carpeggiani; che il dott. Bruno Carpeggiani ha richiesto il pagamento dell’indennità di recesso senza giusta causa di euro 15.000,00 (oltre I.V.A.) prevista dall’art. 8 del relativo contratto di mandato; che non avendo il signor Matteo Rubin provveduto a quanto richiesto, il dott. Bruno Carpeggiani, con atto presentato in data 13 luglio 2010, ha proposto ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nominando proprio arbitro il prof. Avv. Maurizio Cinelli; che il ricorso è stato proposto in proprio e per conto della Società Italiana Managers Group s.r.l., cessionaria dei relativi diritti ai sensi di quanto previsto dal contratto di mandato; che, con determinazione del Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, sono stati nominati Arbitro per il calciatore Matteo Rubin il dott. Felice Maria Filocamo (4 agosto 20110) e terzo Arbitro con funzioni di Presidente il prof. Avv. Filippo Lubrano (27 settembre 2010); che il Collegio Arbitrale si è riunito nella sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sporil 21 dicembre 2010, alle ore 15.00; che alla riunione del 21 dicembre 2010 ha partecipato solo l’avv. Luca Miranda per conto del dott. Bruno Carpeggiani, non essendosi il calciatore Matteo Rubin costituito in giudizio; che, all’udienza del 21 dicembre 20110, l’avv. Luca Miranda ha illustrato la posizione del dott. Bruno Carpeggiani ed il Collegio si è riservato la decisione, concedendo il termine per il deposito di memoria conclusionale fino al 31 dicembre 2010; che, con la sottoscrizione del verbale del 21 dicembre 2010, l’avv. Luca Miranda ha autorizzato il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino al 31 gennaio 2011; che, in data 28 dicembre 2010, l’avv. Luca Miranda ha depositato la propria memoria conclusionale; che il Collegio si è riunito il giorno 13 gennaio 2011, in Roma, Via Flaminia n. 79 (Studio Lubrano); considerato che, nelle more della procedura arbitrale, il calciatore Matteo Rubin in data 15 ottobre 2010 ha provveduto alla corresponsione al dott. Bruno Carpeggiani dell’importo di euro 18.502,00 a titolo di indennità (15.000,00) e di spese legali ed arbitrali (3.002,00), non provvedendo peraltro al versamento dell’importo richiesto a titolo di I.V.A. (3.100,00), posto che, a suo avviso, l’importo pagato costituisce “somma riconosciuta a titolo di indennizzo, stante, per l’appunto, la natura indennitaria di quest’ultima e quindi la sua estraneità al campo applicativo dell’imposta de equo ex art. 3 e 15 D.P.R. 633/72” (lettera inviata in data 25 ottobre 2001); ritenuto che, ad avviso del Collegio, nella specie è dovuto il pagamento dell’I.V.A. sull’importo corrisposto a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto, in quanto: 1) ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, costituiscono rediti di lavoro autonomo , quale deve qualificarsi l’attività dell’Agente di calciatore anche secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza arbitrale sportiva; 2) in ogni caso si tratterebbe di indennità corrisposta diretta a risarcire il c.d. lucro cessante e quindi soggetta a tassazione ai sensi di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7 dicembre 2007 n. 356/E; che l’accogliemnto della domanda proposta dal dott. Bruno Carpeggiani comporta la condanna del sig. Matteo Rubin a rimborsare al dott. Bruno Carpeggiani l’importo dallo stesso sostenuto per diritti amministrativi relativi alla proposizione del ricorso al T.N.A.S. (euro 1.000,00 oltre accessori), nonché la condanna alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale (euro 2.100,00 oltre accessori se dovuti); P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione; 1) Accoglie il ricorso del dott. Bruno Carpeggiani e, per l’effetto, condanna il sig. Matteo Rubin al pagamento dell’I.V.A. relativa alla fattura 13 aprile 2010, n. 3 nella misura di euro 3.100,00; 2) Condanna il sig. Matteo Rubin a rimborsare al dott. Bruno Carpeggiani l’importo di euro 3.000,00 (1.550,00 + 1.500,00) dallo stesso sostenuto per diritti amministrativi relativi alla proposizione del ricorso al T.N.A.S.; 3) Condanna il sig. Matteo Rubin a rimborsare al dott. Bruno Carpeggiani le spese legali liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori; 4) Condanna il sig. Matteo Rubin al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale liquidate in euro 2.000,00 complessivi, oltre al rimborso spese. Così all’unanimità nella conferenza personale degli Arbitri in Roma, in data 13 gennaio 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. Prof. Avv. Filippo Lubrano Prof. Avv. Maurizio Cinelli Dott. Felice Maria Filocamo
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