DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 14/12/2011 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DELL’ 11 DICEMBRE 2011 ATLETICO BOVILLE – PROGETTO SANT’ELIA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 14/12/2011
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DELL’ 11 DICEMBRE 2011 ATLETICO BOVILLE – PROGETTO SANT’ELIA
Come risulta dal referto arbitrale, durante lo svolgimento della gara "A.S.D ATL Boville Enrica" –
"Progetto S.Elia", e precisamente al 17° minuto del secondo tempo, il calciatore n. 17 della "Progetto
S.Elia", Atomei George Adrian, in seguito ad un fortuito scontro di gioco riportava un grave trauma
facciale che gli provocava una forte perdita di sangue e perdita dei sensi.
L’arbitro, resosi immediatamente conto della gravità delle condizioni del calciatore che "peggioravano
a vista", chiedeva sia l’intervento dell’ambulanza che, nonostante fosse posizionata a bordo campo,
impiegava circa due minuti per intervenire, sia di un medico tra il pubblico presente in tribuna (non
essendoci alcun sanitario sul terreno di gioco). Il medico provvedeva alla rianimazione del calciatore
che, dopo circa 15 minuti, veniva trasportato presso l’ospedale locale.
L'evento determinava un clima di notevole tensione tra tutti i presenti ed in particolare tra i compagni
del calciatore ferito.
A questo punto le due compagini, in considerazione della gravità dell'episodio e della situazione di
turbamento che ne era conseguita, decidevano di comune accordo, per il tramite dei rispettivi
capitani, di rinunciare a proseguire nella disputa della gara, nonostante l'arbitro ne avesse chiesto la
prosecuzione.
Non vi è dubbio che le modalità del fatto, caratterizzate dalla perdita dei sensi del calciatore e dalla
abbondante fuoriuscita di sangue, abbiano determinato un forte turbamento nei calciatori
probabilmente convinti di un esito infausto delle condizioni di salute del proprio compagno.
Tutto ciò aggravato dal notevole lasso di tempo (circa 15 minuti) intercorso tra l’infortunio ed il
trasferimento del ferito presso l’ospedale, dal ritardo nei soccorsi, dall'assenza del medico sul terreno
di gioco e dalla necessità di reperire un sanitario tra il pubblico presente.
Le circostanze innanzi esposte, oggettivamente idonee ad incidere negativamente sui calciatori di
entrambe le squadre e a creare un forte impatto negativo sul loro stato d'animo, inducono questo
Giudice a ritenere che esse abbiano avuto influenza determinante sulla regolarità di svolgimento della
gara.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, letti gli artt. 17 del C.G.S. e 26 comma 4 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (come modificato con C.U. n. 131/A), si ordina la
ripetizione della gara. A tal fine si trasmettono gli atti al dipartimento interregionale per quanto di
competenza
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