DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 271 del 15/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 11/12/2011:ARZIGNANO FUTSAL – ZANE’VICENZA CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 271 del 15/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 11/12/2011:ARZIGNANO FUTSAL – ZANE’VICENZA CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della società Arzignano Futsal entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta società ha fa verbalmente comunicato all’arbitro di aver richiesto lo spostamento dell’incontro alle ore 13.00, documentando detta richiesta con una nota indirizzata alla Divisione Calcio A Cinque in data 5.10.2011, nella quale si indicavano le variazioni di orario di alcune gare, tra le quali quella in calendario per il giorno 11.12.2011. Tenuto conto che sul Comunicato Ufficiale N.234 del 5.12.2011 riguardante il programma gare ,tuttavia, l’orario è risultato quello delle ore 11.00 e non delle 13.00. rilevato che al riguardo la società Arzignano non ha sollevato in tempo utile alcuna eccezione per cui è da ritenersi confermato ed accettato l’orario nel comunicato di cui sopra; visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.U.N.1 del 05.07.2011., decide: di comminare alla società Arzignano Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia. Di corrispondere alla società Zane Vicenza Calcio A l’importo di euro 250,00 a titolo di spese sostenute da quest’ultima per la trasferta effettuata.
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